Art. 7 
 
 
       Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera 
 
  1. Gli Uffici incaricati di effettuare i  controlli  delle  persone
alle frontiere esterne attraverso le quali i passeggeri  entrano  nel
territorio dello Stato provvedono al trattamento  dei  dati  API  per
agevolare  l'esecuzione  di  tali  controlli  al  fine  di  prevenire
l'immigrazione irregolare.