Art. 7 Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera 1. Gli Uffici incaricati di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attraverso le quali i passeggeri entrano nel territorio dello Stato provvedono al trattamento dei dati API per agevolare l'esecuzione di tali controlli al fine di prevenire l'immigrazione irregolare.