Art. 8 
 
 
                      Trattamento dei dati PNR 
 
  1. Ai fini delle attivita' di analisi di cui all'articolo 6,  comma
2, lettera b), l'UIP nazionale puo': 
    a) confrontare i dati PNR con le informazioni contenute nel CED e
nelle  altre  banche  dati  nazionali,  europee   ed   internazionali
contenenti informazioni utili ai fini di  prevenzione  e  repressione
dei reati di terrorismo e dei reati gravi; 
    b) trattare i dati PNR sulla base di  criteri  predeterminati  ai
sensi del comma 2. 
  2. I criteri di cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono  individuati
dall'UIP nazionale e periodicamente aggiornati sentite  le  autorita'
competenti nazionali, nel rispetto dei principi di  necessita'  e  di
proporzionalita',  in  relazione  alle  finalita'  per  le  quali  il
trattamento e' consentito, nonche' di specificita' e del  divieto  di
discriminazione basata sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni
politiche,  sulla  religione   o   sulle   convinzioni   filosofiche,
sull'appartenenza  sindacale,  sullo  stato  di  salute,  sulla  vita
sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato. 
  3. L'UIP nazionale effettua le attivita' di analisi  con  modalita'
non discriminatorie. 
  4. I riscontri positivi risultanti  dal  trattamento  automatizzato
dei dati PNR, effettuato a norma dell'articolo 6,  comma  2,  lettera
b), sono sottoposti dall'UIP nazionale a un esame non  automatizzato,
condotto sul singolo caso, per verificare la necessita' dell'adozione
di  provvedimenti  e  misure  da  parte  delle  autorita'  competenti
nazionali, in conformita' alle disposizioni vigenti. 
  5. I provvedimenti e le misure adottate ai sensi del  comma  4  non
pregiudicano il diritto di entrare nel territorio dello  Stato  delle
persone che godono del diritto  di  libera  circolazione  all'interno
dell'Unione europea in conformita' al decreto legislativo 6  febbraio
2007, n. 30, e al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 9 marzo 2016. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il  decreto  legislativo  6  febbraio   2007,   n.   30
          (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al  diritto
          dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
          e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati
          membri), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  marzo
          2007, n. 72. 
              Per i riferimenti  al  regolamento  (UE)  2016/399  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  si  veda  nelle  note
          all'art. 3.