Art. 8 Trattamento dei dati PNR 1. Ai fini delle attivita' di analisi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), l'UIP nazionale puo': a) confrontare i dati PNR con le informazioni contenute nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi; b) trattare i dati PNR sulla base di criteri predeterminati ai sensi del comma 2. 2. I criteri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dall'UIP nazionale e periodicamente aggiornati sentite le autorita' competenti nazionali, nel rispetto dei principi di necessita' e di proporzionalita', in relazione alle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, nonche' di specificita' e del divieto di discriminazione basata sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato. 3. L'UIP nazionale effettua le attivita' di analisi con modalita' non discriminatorie. 4. I riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato dei dati PNR, effettuato a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera b), sono sottoposti dall'UIP nazionale a un esame non automatizzato, condotto sul singolo caso, per verificare la necessita' dell'adozione di provvedimenti e misure da parte delle autorita' competenti nazionali, in conformita' alle disposizioni vigenti. 5. I provvedimenti e le misure adottate ai sensi del comma 4 non pregiudicano il diritto di entrare nel territorio dello Stato delle persone che godono del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea in conformita' al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Note all'art. 8: Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2007, n. 72. Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note all'art. 3.