Art. 9 
 
 
                      Trattamento dei dati API 
 
  1. I dati API, il cui trattamento e' effettuato  nel  rispetto  dei
principi di necessita'  e  di  proporzionalita',  in  relazione  alle
finalita'  per  le  quali  e'  consentito,  sono  resi   disponibili,
attraverso  il  Sistema  Informativo,  agli  Uffici  incaricati   dei
controlli  di  polizia  di  frontiera,  per  le  finalita'   di   cui
all'articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando  non
e' piu' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. 
  2. Entro ventiquattro ore dal momento della loro comunicazione agli
Uffici di cui al comma 1, ovvero dopo l'ingresso dei  passeggeri  nel
territorio dello Stato, i dati API non necessari per  la  prevenzione
dell'immigrazione irregolare  sono  resi  non  visibili  ai  medesimi
Uffici. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma  2,  i  dati  API,
trascorsi sei mesi dal loro ricevimento, sono resi indisponibili agli
Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.