Art. 6 
 
            Strategia nazionale di sicurezza cibernetica 
 
  1. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  adotta,  sentito  il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica  (CISR),
la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la  tutela  della
sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale. 
  2. Nell'ambito della strategia nazionale di sicurezza  cibernetica,
sono in particolare indicati, per la  sicurezza  di  reti  e  sistemi
informativi  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del  presente
decreto: 
  a) gli obiettivi e le priorita' in materia di sicurezza delle  reti
e dei sistemi informativi; 
  b) il quadro di  governance  per  conseguire  gli  obiettivi  e  le
priorita', inclusi i  ruoli  e  le  responsabilita'  degli  organismi
pubblici e degli altri attori pertinenti; 
  c) le misure di  preparazione,  risposta  e  recupero,  inclusa  la
collaborazione tra settore pubblico e settore privato; 
  d)  i  programmi  di  formazione,  sensibilizzazione  e  istruzione
relativi alla strategia in materia di  sicurezza  delle  reti  e  dei
sistemi informativi; 
  e) i piani di ricerca e sviluppo; 
  f) un piano di valutazione dei rischi; 
  g) l'elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione. 
  3. Con la procedura di cui  al  comma  1  sono  adottate  linee  di
indirizzo per l'attuazione della  strategia  nazionale  di  sicurezza
cibernetica. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette la  strategia
nazionale  in  materia  di  sicurezza  cibernetica  alla  Commissione
europea entro tre mesi dalla sua adozione.  Puo'  essere  esclusa  la
trasmissione di elementi della  strategia  riguardanti  la  sicurezza
nazionale.