Art. 7 
 
      Autorita' nazionali competenti e punto di contatto unico 
 
  1. Sono designate quali Autorita' competenti NIS per  i  settori  e
sottosettori  di  cui  all'allegato  II  e  per  i  servizi  di   cui
all'allegato III: 
  a) il Ministero dello sviluppo economico per  il  settore  energia,
sottosettori energia elettrica, gas  e  petrolio  e  per  il  settore
infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD,  nonche'  per  i
servizi digitali; 
  b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore
trasporti, sottosettori aereo, ferroviario,  per  vie  d'acqua  e  su
strada; 
  c) il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  il  settore
bancario e per il settore infrastrutture dei mercati  finanziari,  in
collaborazione con  le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  Banca
d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e  di  scambio
di informazioni stabilite con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  d)  il  Ministero  della  salute  per  l'attivita'  di   assistenza
sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  38,  prestata  dagli  operatori
dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo
stesso e le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
direttamente   o   per   il   tramite   delle   Autorita'   sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza sanitaria
prestata dagli operatori autorizzati e accreditati  delle  Regioni  o
dalle Province  autonome  negli  ambiti  territoriali  di  rispettiva
competenza; 
  e) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
direttamente  o  per  il  tramite  delle  Autorita'  territorialmente
competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione  di  acqua
potabile. 
  2. Le Autorita' competenti NIS  sono  responsabili  dell'attuazione
del presente decreto con riguardo ai settori di cui all'allegato II e
ai servizi di cui all'allegato III e vigilano  sull'applicazione  del
presente decreto a livello nazionale esercitando altresi' le relative
potesta' ispettive e sanzionatorie. 
  3. Il Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza  (DIS)  e'
designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi. 
  4. Il punto di contatto unico svolge una funzione  di  collegamento
per  garantire  la  cooperazione  transfrontaliera  delle   autorita'
competenti NIS con le autorita' competenti degli altri Stati  membri,
nonche' con il gruppo di cooperazione di cui  all'articolo  10  e  la
rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 
  5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di  cooperazione
in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati
dagli altri Stati. 
  6. Le autorita'  competenti  NIS  e  il  punto  di  contatto  unico
consultano, conformemente  alla  normativa  vigente,  l'autorita'  di
contrasto ed il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e
collaborano con essi. 
  7.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di
contatto unico e quella delle autorita' competenti  NIS,  i  relativi
compiti  e  qualsiasi  ulteriore  modifica.  Alle  designazioni  sono
assicurate idonee forme di pubblicita'. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro
a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a),
          del decreto legislativo  4  marzo  2014,  n.  38,  recante:
          «Attuazione   della   direttiva   2011/24/UE    concernente
          l'applicazione   dei   diritti   dei   pazienti    relativi
          all'assistenza sanitaria  transfrontaliera,  nonche'  della
          direttiva  2012/52/UE,  comportante  misure  destinate   ad
          agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in
          un altro stato membro»: 
              «Art.  3  (Definizioni).  -  1.Ai  fini  del   presente
          decreto, si applicano le seguenti definizioni: 
                a) «assistenza  sanitaria»:  i  servizi  prestati  da
          professionisti sanitari a pazienti, al  fine  di  valutare,
          mantenere o  ristabilire  il  loro  stato  di  salute,  ivi
          compresa  la  prescrizione,  la   somministrazione   e   la
          fornitura di medicinali e dispositivi medici; 
              (Omissis)».