Art. 8 
 
Gruppi  di  intervento  per  la  sicurezza  informatica  in  caso  di
                          incidente - CSIRT 
 
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le  funzioni  del  Computer
Emergency Response Team (CERT) nazionale, di cui all'articolo  16-bis
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del  CERT-PA,  gia'
operante  presso   l'Agenzia   per   l'Italia   digitale   ai   sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. L'organizzazione e il  funzionamento  del  CSIRT  italiano  sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
da adottare entro il  9  novembre  2018.  Per  lo  svolgimento  delle
funzioni del CSIRT italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale di un contingente massimo di trenta unita' di personale, di
cui  quindici  scelti  tra  dipendenti   di   altre   amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori  ruolo,  per  i  quali  si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica  vigente,
in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nel limite di spesa  annuo  di  1.300.000  di
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 22. 
  3. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  le
funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale  unitamente
al CERT-PA in collaborazione tra loro. 
  4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai  requisiti  di  cui
all'allegato I, punto 1, svolge i  compiti  di  cui  all'allegato  I,
punto 2, si occupa dei settori di cui all'allegato II e  dei  servizi
di  cui  all'allegato  III  e   dispone   di   un'infrastruttura   di
informazione e  comunicazione  appropriata,  sicura  e  resiliente  a
livello nazionale. 
  5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la
gestione degli incidenti informatici. 
  6.  Il  CSIRT  italiano  garantisce  la  collaborazione  effettiva,
efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 
  7.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   comunica   alla
Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le  modalita'  di
trattamento degli incidenti a questo affidati. 
  8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento  delle  proprie  funzioni,
puo' avvalersi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
  9. Le funzioni svolte dal Ministero  dello  sviluppo  economico  in
qualita' di CERT nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche' quelle svolte da  Agenzia
per l'Italia digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi  dell'articolo
51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  trasferite  al
CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di  cui
al comma 2. 
  10. Per le spese di funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata
la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2018, di cui 2.000.000  per  le
spese di investimenti, e di 700.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo  dell'art.  16-bis  del  citato  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   recante:   «Codice
          dell'amministrazione digitale»: 
              «Art. 51 (Sicurezza  e  disponibilita'  dei  dati,  dei
          sistemi   e   delle    infrastrutture    delle    pubbliche
          amministrazioni). - 1. Con le Linee guida sono  individuate
          le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione,  la
          disponibilita',   l'accessibilita',   l'integrita'   e   la
          riservatezza  dei  dati  e  la  continuita'  operativa  dei
          sistemi e delle infrastrutture. 
              1-bis. AgID  attua,  per  quanto  di  competenza  e  in
          raccordo con le altre autorita' competenti in  materia,  il
          Quadro strategico nazionale per la sicurezza  dello  spazio
          cibernetico  e  il  Piano  nazionale   per   la   sicurezza
          cibernetica e  la  sicurezza  informatica.  AgID,  in  tale
          ambito: 
                a) coordina, tramite il Computer  Emergency  Response
          Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito  nel  suo
          ambito, le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli
          incidenti di sicurezza informatici; 
                b)  promuove  intese  con   le   analoghe   strutture
          internazionali; 
                c) segnala al Ministro per la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione il mancato rispetto  delle  regole
          tecniche di  cui  al  comma  1  da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              2.   I   documenti    informatici    delle    pubbliche
          amministrazioni devono essere custoditi e  controllati  con
          modalita'  tali  da  ridurre  al   minimo   i   rischi   di
          distruzione,  perdita,  accesso  non  autorizzato   o   non
          consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 
              2-bis. (abrogato). 
              2-ter.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2,   comma   2,
          aderiscono ogni anno ai programmi di  sicurezza  preventiva
          coordinati e promossi da AgID secondo le procedure  dettate
          dalla medesima AgID con le Linee guida. 
              2-quater.  I  soggetti  di  cui  art.   2,   comma   2,
          predispongono, nel  rispetto  delle  Linee  guida  adottate
          dall'AgID, piani di emergenza in  grado  di  assicurare  la
          continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i
          servizi erogati e il  ritorno  alla  normale  operativita'.
          Onde garantire quanto previsto,  e'  possibile  il  ricorso
          all'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  per
          l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e  di
          dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento.  Per  le
          Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede  mediante
          rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di
          spesa o mediante riassegnazione alla  spesa  degli  importi
          versati a tale titolo ad apposito capitolo di  entrata  del
          bilancio statale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  recante:  «Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art.  7  (Autonomia  organizzativa).  -  1.   Per   lo
          svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2,
          e  per  i  compiti  di  organizzazione  e  gestione   delle
          occorrenti  risorse  umane  e  strumentali,  il  Presidente
          individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da
          affidare alle strutture in cui si articola il  Segretariato
          generale. 
              2. Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina  le
          strutture della cui attivita' si  avvalgono  i  Ministri  o
          Sottosegretari da lui delegati. 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano  il  numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 
              4. Per lo svolgimento di  particolari  compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione gia' operanti: in tale caso si applica l'art.  18,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni.  Sentiti  il  Comitato  nazionale   per   la
          bioetica e gli altri organi collegiali che  operano  presso
          la  Presidenza,  il  Presidente,  con  propri  decreti,  ne
          disciplina le strutture di supporto. 
              4-bis.  Per  le  attribuzioni  che  implicano  l'azione
          unitaria  di  piu'   dipartimenti   o   uffici   a   questi
          equiparabili, il  Presidente  puo'  istituire  con  proprio
          decreto     apposite      unita'      di      coordinamento
          interdipartimentale, il cui  responsabile  e'  nominato  ai
          sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Dall'attuazione del presente comma non devono in  ogni
          caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello
          Stato. 
              5.  Il  Segretario   generale   e'   responsabile   del
          funzionamento del Segretariato generale  e  della  gestione
          delle risorse umane  e  strumentali  della  Presidenza.  Il
          Segretario generale puo' essere coadiuvato da  uno  o  piu'
          Vicesegretari  generali.  Per  le  strutture   affidate   a
          Ministri o Sottosegretari, le responsabilita'  di  gestione
          competono ai funzionari preposti alle  strutture  medesime,
          ovvero,  nelle  more  della   preposizione,   a   dirigenti
          temporaneamente  delegati  dal  Segretario   generale,   su
          indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 
              6. Le disposizioni  che  disciplinano  i  poteri  e  le
          responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
          amministrazioni,   con   particolare    riferimento    alla
          valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
          limiti e con le modalita'  da  definirsi  con  decreto  del
          Presidente, sentite  le  organizzazioni  sindacali,  tenuto
          conto della peculiarita' dei compiti della  Presidenza.  Il
          Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
          Ministri o Sottosegretari delegati,  indicano  i  parametri
          organizzativi  e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi   di
          gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
          generali   preposti   alle   strutture   individuate    dal
          Presidente. 
              7. Il Presidente, con  propri  decreti,  individua  gli
          uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
          relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio  o
          sottosegretari  della  Presidenza,  e   ne   determina   la
          composizione. 
              8.     La     razionalita'      dell'ordinamento      e
          dell'organizzazione  della  Presidenza  e'   sottoposta   a
          periodica verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso  a
          strutture specializzate pubbliche o private. Il  Presidente
          informa le Camere dei risultati della verifica. In sede  di
          prima applicazione del presente  decreto,  la  verifica  e'
          effettuata dopo due anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo»: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1-13 (Omissis). 
              14.Nel  caso   in   cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis)».