Art. 9 
 
                  Cooperazione a livello nazionale 
 
  1. Le autorita' competenti NIS, il punto di  contatto  unico  e  il
CSIRT italiano collaborano per l'adempimento degli obblighi di cui al
presente decreto. A tal fine e' istituito, presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico di raccordo, composto  da
rappresentanti delle  amministrazioni  statali  competenti  ai  sensi
dell'articolo 7,  comma  1,  e  da  rappresentanti  delle  Regioni  e
Province autonome in numero non  superiore  a  due,  designati  dalle
Regioni e Province autonome in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. L'organizzazione del Comitato e' definita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta  dei
Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello
sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza   unificata.   Per   la
partecipazione al Comitato tecnico  di  raccordo  non  sono  previsti
gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese. 
  2. Gli operatori di servizi essenziali e  i  fornitori  di  servizi
digitali  inviano  le  notifiche  relative  ad  incidenti  al   CSIRT
italiano. 
  3. Il CSIRT italiano informa le autorita' competenti NIS e il punto
di contatto unico in merito alle notifiche di incidenti trasmesse  ai
sensi del presente decreto.