Art. 17 Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA 1. Il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della soppressione di cui all'articolo 16, previo superamento di una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneita' in relazione al profilo professionale di destinazione, nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base della esperienza maturata presso la societa' di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuita' delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' inquadrato presso l'Agenzia. La procedura di selezione, da svolgersi secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta del Direttore dell'Agenzia, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione e' inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 2. 2. La tabella di comparazione e' definita con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia. 3. La spesa massima pro-capite sostenuta per il personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. non eccede quella prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale dell'Agecontrol S.p.A. sono trasferite al bilancio dell'Agenzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica: a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia; b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016 maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia; c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parita' di inquadramento, al personale di Agea ed il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b); d) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario: «Art. 35 - (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000)). (Omissis). 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.». - La legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186.