Art. 18 Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A. 1. Gli organi di Agecontrol restano in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 16, comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura della societa' e' deliberato dagli organi in carica alla data della soppressione della societa' e trasmesso per l'approvazione all'Agenzia, che ne informa il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di inottemperanza, il Direttore dell'Agenzia provvede all'adozione del bilancio di chiusura della societa' entro i successivi sessanta giorni, ferme restando le responsabilita' gestorie in materia dei predetti organi. 3. Ai componenti degli organi della societa' sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data della soppressione. Per gli adempimenti di cui al comma 1, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura gia' in godimento.