Art. 19 
 
                   Dotazione organica dell'Agenzia 
 
  1. Alla data dell'inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, la
dotazione organica dell'Agenzia sara' pari al numero dei presenti  in
servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato
dell'Agecontrol  S.p.A.  effettivamente  immessi  in   ruolo   presso
l'Agenzia. La dotazione organica e' ridotta progressivamente nei  tre
anni successivi alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
in misura pari al 50 per cento delle unita'  di  personale  collocate
obbligatoriamente  in  quiescenza   nel   medesimo   periodo   e   le
corrispondenti facolta' assunzionali non  possono  essere  utilizzate
dall'Agenzia. 
  2. La dotazione organica finale e' quella risultante al termine del
triennio di cui al comma 1. 
  3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente  dall'Agenzia  e'
disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
L'istituzione di fondi di  previdenza  e'  disciplinata  dal  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 
  4. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica  il  regime  previdenziale
previsto per il personale degli enti pubblici non economici. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 17. 
              -  Il  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124
          (Disciplina delle  forme  pensionistiche  complementari,  a
          norma dell'articolo 3, comma 1, lettera  v),  della  L.  23
          ottobre  1992,  n.  421)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.