Art. 10 
 
                   Permessi per esigenze personali 
 
  1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti
casi: 
    a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove ed al tempo strettamente  necessario  per  il
raggiungimento delle  relative  sedi  di  svolgimento  delle  stesse,
ovvero,  previa  intesa  con  il  responsabile  della  struttura   di
appartenenza,  a   congressi,   convegni,   seminari   e   corsi   di
aggiornamento professionale facoltativo entro il  limite  complessivo
di otto giorni per ciascun anno; 
    b) decesso o documentata grave  infermita'  del  coniuge,  o  del
convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti della  legge
20 maggio 2016, n. 76, o di un parente entro il secondo grado o di un
affine di primo grado, in ragione di  tre  giorni  lavorativi,  anche
frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati
entro sette giorni dal decesso  o  dall'accertamento  dell'insorgenza
della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti
specifici interventi terapeutici. Nel caso di  grave  infermita'  dei
soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico,
entro sette giorni  dall'evento  predetto,  puo'  concordare  con  il
responsabile  della  struttura  presso  cui   presta   servizio,   in
alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di  espletamento
dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni; 
    c) documentati motivi personali  o  familiari,  entro  il  limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno. 
  2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto  di  assentarsi
per quindici giorni consecutivi in  occasione  del  matrimonio.  Tale
permesso deve essere fruito entro 45 giorni  dalla  data  in  cui  e'
stato contratto il matrimonio. 
  3. Le assenze sopra elencate possono  cumularsi  nell'anno  solare,
sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono
il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 4. 
  4.  I  predetti  periodi  di  assenza  non  producono  effetti  sul
trattamento economico dei funzionari diplomatici. 
  5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate
ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e
non riducono il congedo ordinario. 
  6. Il funzionario diplomatico ha altresi'  diritto  ad  assentarsi,
con  conservazione  della  retribuzione,  per  tutti  gli  eventi  in
relazione ai quali specifiche disposizioni di legge  o  dei  relativi
regolamenti di attuazione prevedono  la  concessione  di  permessi  o
congedi comunque denominati. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 36 della legge
          20 maggio  2016,  n.  76  recante  «Regolamentazione  delle
          unioni civili tra persone dello stesso sesso  e  disciplina
          delle convivenze»: 
              «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a
          67 si intendono  per  «conviventi  di  fatto»  due  persone
          maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
          e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
          da  rapporti  di  parentela,  affinita'  o   adozione,   da
          matrimonio o da un'unione civile.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  33,  comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  «Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate»: 
              «3. A condizione che la persona  handicappata  non  sia
          ricoverata  a  tempo  pieno,  il   lavoratore   dipendente,
          pubblico o privato, che assiste  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro  il
          secondo grado,  ovvero  entro  il  terzo  grado  qualora  i
          genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  sessantacinque
          anni di eta' oppure siano anche essi affetti  da  patologie
          invalidanti o siano  deceduti  o  mancanti,  ha  diritto  a
          fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
          da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
          Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'  di
          un  lavoratore  dipendente  per  l'assistenza  alla  stessa
          persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita'.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', il  diritto  e'  riconosciuto  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente. Il  dipendente  ha  diritto  di  prestare
          assistenza nei confronti di piu' persone in  situazione  di
          handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
          un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
          grado qualora i genitori o il  coniuge  della  persona  con
          handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  65
          anni di eta' oppure siano anch'essi  affetti  da  patologie
          invalidanti o siano deceduti o mancanti.».