Art. 11 
 
                         Distacchi sindacali 
 
  1. Il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore
dei funzionari diplomatici e' determinato nel contingente complessivo
di  n.  2  unita'.  Tale  contingente  e'  quello  risultante   dalla
decurtazione operata dall'articolo  7  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, al contingente di distacchi  definito  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107. 
  2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1  tra
le    Organizzazioni    sindacali    dei    funzionari    diplomatici
rappresentative sul  piano  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  112,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo  63,  comma  1,  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, provvede il Ministro per
la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,   sentite   le
Organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre  di
ciascun  triennio.  La  ripartizione,  che  ha  validita'  fino  alla
successiva,  e'  effettuata  in  rapporto  al  numero  delle  deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale all'Amministrazione, accertate  per  ciascuna
delle citate Organizzazioni  sindacali  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 
  3.  Le  richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle
Organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione Generale per le
risorse e l'innovazione, la quale cura  gli  adempimenti  istruttori,
acquisendo per ciascuna richiesta nominativa  il  preventivo  assenso
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, e adotta il decreto di distacco sindacale entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di  cui  al
comma 4 ed alla verifica del  rispetto  del  contingente  e  relativo
riparto di cui al  comma  2,  e'  considerato  acquisito  qualora  il
Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti  giorni
dalla data di ricezione della  richiesta.  Entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno, le Organizzazioni sindacali comunicano la  conferma  di
ciascun distacco sindacale in atto;  possono  avanzare  richiesta  di
revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di  revoca
e' comunicata alla Direzione generale per le risorse e  l'innovazione
ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, che adottano i consequenziali  provvedimenti  solo
nel caso di revoca. 
  4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito  del
contingente indicato  nei  commi  1  e  2,  soltanto  in  favore  dei
funzionari diplomatici che ricoprono cariche di  dirigenti  sindacali
in seno agli organismi direttivi delle  Organizzazioni  sindacali  di
cui al comma 2. 
  5. I periodi di distacco per motivi  sindacali  sono  a  tutti  gli
effetti  equiparati   al   servizio   prestato   nell'Amministrazione
centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti  con
esclusione della componente del trattamento  economico  correlata  ai
risultati conseguiti di cui all'articolo 21. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  24
          giugno  2014,  n.  90,  recante  «Misure  urgenti  per   la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari»,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              «Art.  7   (Prerogative   sindacali   nelle   pubbliche
          amministrazioni). - 1. A  fini  della  razionalizzazione  e
          riduzione  della  spesa  pubblica,  a  decorrere   dal   1°
          settembre 2014, i contingenti  complessivi  dei  distacchi,
          aspettative e permessi  sindacali,  gia'  attribuiti  dalle
          rispettive  disposizioni   regolamentari   e   contrattuali
          vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell'art.  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del
          cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. 
              1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile  e
          per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art.
          19 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  in  sostituzione
          della riduzione di cui al comma 1 del presente  articolo  e
          con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione  sindacale,
          tenuta  su  convocazione  dell'amministrazione,   un   solo
          rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui
          permessi di cui all'art.  32,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per  le
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile.  Per  il  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante  per
          ciascuna organizzazione puo' gravare sui  permessi  di  cui
          all'art. 40, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo
          sindacale integrativo per il personale non direttivo e  non
          dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 173  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il  personale  non
          direttivo e non dirigente, e di cui all'art. 23,  comma  4,
          del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio  2008,
          recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per
          il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei
          vigili del  fuoco»,  pubblicato  nel  medesimo  supplemento
          ordinario n. 173 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  168  del  19
          luglio  2008,  per  il  personale  direttivo  e  dirigente.
          Eventuali ulteriori  permessi  per  le  predette  finalita'
          devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei
          citati  articoli  40   e   23,   a   carico   di   ciascuna
          organizzazione sindacale. 
              2.   Per   ciascuna    associazione    sindacale,    la
          rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 e' operata
          con  arrotondamento  delle  eventuali  frazioni  all'unita'
          superiore e non opera nei casi di assegnazione di  un  solo
          distacco. 
              3. Con le procedure contrattuali e  negoziali  previste
          dai  rispettivi  ordinamenti  puo'  essere  modificata   la
          ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei  commi
          1 e 2 tra le associazioni  sindacali.  In  tale  ambito  e'
          possibile definire,  con  invarianza  di  spesa,  forme  di
          utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
          2006, n. 107 recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale
          per il quadriennio giuridico 2004-2007  e  per  il  biennio
          economico  2004-2005,  riguardante   il   personale   della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  come  sostituito
          dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.  85»
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2006,
          n. 66. 
              - Per il testo dell'articolo art.  112,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24
          marzo 2000, n. 85, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  63,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
          «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
              «Art. 63 (Procedimenti negoziali per  il  personale  ad
          ordinamento pubblicistico). - 1. All'art. 112  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  al
          primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale  per  gli
          aspetti giuridici e biennale  per  quelli  economici»  sono
          sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per
          la parte economica che normativa».  Fermo  quanto  disposto
          dal primo periodo, al fine  di  garantire  il  parallelismo
          temporale  della  disciplina  della  carriera   diplomatica
          rispetto  a  quella  degli  altri  comparti   del   settore
          pubblico,  il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011  ha  durata
          limitata  al  biennio  2008-2009  anche  per  gli   aspetti
          giuridici.».