Art. 12 
 
                         Permessi sindacali 
 
  1. Per l'espletamento del loro mandato,  i  funzionari  diplomatici
che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno  agli  organismi
direttivi delle Organizzazioni  sindacali  rappresentative  ai  sensi
dell'articolo 112, secondo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche'
i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in
distacco sindacale ai  sensi  dell'articolo  11,  possono  fruire  di
permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di  quanto  previsto
dal presente articolo. 
  2.  Il  contingente   dei   permessi   sindacali   retribuiti   per
l'espletamento del mandato e' quello  risultante  dalla  decurtazione
operata dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  al
contingente definito nel decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2006, n.  107.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della
presente ipotesi il predetto contingente viene calcolato  in  ragione
di n. 45 minuti, per ciascun funzionario  diplomatico  effettivamente
in servizio, anche in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  alla
medesima data e, per gli anni successivi, alla data del  31  dicembre
dell'anno immediatamente  precedente  a  quello  in  cui  avviene  la
ripartizione di cui al comma 3. 
  3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo  dei  permessi
sindacali calcolato ai  sensi  del  comma  2  tra  le  Organizzazioni
sindacali  dei  funzionari  diplomatici  rappresentative  sul   piano
nazionale ai sensi dell'articolo 112, secondo comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni, provvede  la  Direzione  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione, sentite  le  Organizzazioni  sindacali  aventi  titolo
entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del  monte  ore
dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in
parti uguali a tutte le predette Organizzazioni sindacali e la  parte
restante e' attribuita  alle  medesime  Organizzazioni  sindacali  in
rapporto al numero delle deleghe  complessivamente  espresse  per  la
riscossione del contributo sindacale,  conferite  dal  personale  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
accertate per ciascuna delle  citate  Organizzazioni  sindacali  alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua
la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in  attesa  della
successiva ripartizione, l'Amministrazione puo'  autorizzare  in  via
provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25  per
cento del contingente annuale previsto  per  ciascuna  Organizzazione
sindacale avente titolo. 
  4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto  conto
della specificita' delle funzioni  istituzionali  e  del  particolare
ordinamento della carriera diplomatica, in favore  del  personale  di
cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti,
non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi  commi
2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni  sindacali  su
convocazione dell'Amministrazione. 
  5. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 che intendano  fruire
dei permessi sindacali di  cui  al  presente  articolo  devono  darne
comunicazione scritta  alla  Direzione  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione ed al funzionario responsabile della struttura  in  cui
il dirigente sindacale  presta  servizio  almeno  tre  giorni  prima,
tramite  la  struttura  sindacale  di  appartenenza  avente   titolo.
L'Amministrazione autorizza il  permesso  sindacale,  salvo  che  non
ostino  eccezionali  e  motivate  esigenze  di  funzionalita'   della
struttura di riferimento da comunicarsi in forma  scritta  entro  tre
giorni. 
  6. In caso di mancato utilizzo  del  permesso  sindacale  richiesto
l'Organizzazione   sindacale   interessata   provvedera'   a    darne
comunicazione alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione. 
  7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali,  i
permessi sindacali sono autorizzati  anche  in  misura  pari  ad  una
giornata lavorativa e non possono superare  mensilmente  per  ciascun
dirigente sindacale quattro giornate lavorative,  con  esclusione  da
tale computo dei permessi di cui al comma 4. 
  8. I permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui  al  presente
articolo sono a tutti gli effetti  equiparati  al  servizio  prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti. 
  9. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Per il testo dell'art. 112, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si vedano
          le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 7 del decreto-legge 24  giugno
          2014, n. 90 della legge 11 agosto 2014, n. 114,  si  vedano
          le note all'art. 11. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
          2006, n. 107, recante «Recepimento  dell'accordo  sindacale
          per il quadriennio giuridico 2004-2007  e  per  il  biennio
          economico  2004-2005,  riguardante   il   personale   della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  come  sostituito
          dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.  85»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  marzo  2006,  n.
          66. 
              - Per il testo dell'art. 112, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si vedano
          le note alle premesse.