Art. 13 
 
           Aspettative e permessi sindacali non retribuiti 
 
  1. I funzionari diplomatici che  ricoprono  cariche  in  seno  agli
organismi   direttivi   delle   proprie   Organizzazioni    sindacali
rappresentative sul  piano  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  112,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967,  n.  18,  e  successive  modificazioni,   possono   fruire   di
aspettative  sindacali  non  retribuite.  Il   tempo   trascorso   in
aspettativa non e' computato ai fini della progressione in  carriera.
I dirigenti sindacali che cessano  da  tale  posizione  prendono  nel
ruolo il posto di  anzianita'  che  loro  spetta,  dedotto  il  tempo
passato in aspettativa. 
  2. Le richieste di aspettative sindacali di cui  al  comma  1  sono
presentate dalle Organizzazioni sindacali di  cui  al  comma  1  alla
Direzione generale per le risorse e l'innovazione, la quale cura  gli
adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta  nominativa
il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  e  adotta  il  decreto   di
aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 
  3.  L'assenso  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  finalizzato  esclusivamente
all'accertamento dei requisiti soggettivi, e'  considerato  acquisito
qualora il Dipartimento della funzione pubblica  non  provveda  entro
venti  giorni  dalla  data   di   ricezione   della   richiesta.   Le
Organizzazioni sindacali citate comunicano la  conferma  di  ciascuna
aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun  anno  e
possono avanzare richiesta di revoca in  ogni  momento.  La  conferma
annuale e  la  richiesta  di  revoca  e'  comunicata  alla  Direzione
generale per le  risorse  e  l'innovazione  ed  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  che
adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 
  4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2  per
la  concessione  delle  aspettative  sindacali  non  retribuite,   e'
consentito, per motivi  di  urgenza  segnalati  dalle  Organizzazioni
sindacali di cui al comma 1, l'utilizzo  provvisorio  in  aspettativa
dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla  data
di ricevimento della richiesta medesima. 
  5. I funzionari diplomatici di cui  al  comma  1  dell'articolo  12
possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi  5,  6  e  7  del
medesimo articolo 12, di permessi sindacali  non  retribuiti  per  la
partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi  e  convegni
di natura sindacale, nonche' alle riunioni  degli  organi  collegiali
statutari  delle  rispettive  Organizzazioni  sindacali,   oltre   ai
rispettivi monti ore annuali di  cui  ai  commi  2  e  3  del  citato
articolo 12. 
  6. Per il personale di  cui  al  presente  articolo,  i  contributi
figurativi previsti in base all'articolo 8, ottavo comma, della legge
23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la  retribuzione
spettante al personale in distacco sindacale retribuito. 
  7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Per il testo dell'art. 112, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si vedano
          le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, ottavo comma , della
          legge 23 aprile 1981, n. 155,  recante  «Adeguamento  delle
          strutture e delle procedure  per  la  liquidazione  urgente
          delle pensioni e per i  trattamenti  di  disoccupazione,  e
          misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica»: 
              «Art. 8 (Contributi figurativi). - (Omissis). 
              In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del
          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
          sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini del  calcolo  della  pensione  sono  commisurate  alla
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta dall'interessato al momento del  collocamento  in
          aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione  alla
          dinamica salariale e di carriera della stessa  categoria  e
          qualifica. Per i lavoratori  collocati  in  aspettativa  da
          partiti politici o da  organizzazioni  sindacali,  che  non
          abbiano regolato mediante specifiche  normative  interne  o
          contrattuali il trattamento  economico  del  personale,  si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate dai contratti nazionali collettivi  di  lavoro  per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. 
              (Omissis).».