Art. 14 
 
Adempimenti dell'Amministrazione in materia di distacchi, permessi  e
                        aspettative sindacali 
 
  1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la  riscossione  del
contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed al comma 3
dell'articolo  12,  la  Direzione   generale   per   le   risorse   e
l'innovazione fornisce alle Organizzazioni sindacali nazionali i dati
riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della
loro   certificazione   e   della   sottoscrizione   della   relativa
documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base
ai dati in proprio possesso, le Organizzazioni sindacali provvedono a
documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con  la
predetta Direzione generale per le risorse e l'innovazione, nel corso
del quale si procede all'esame  della  documentazione  presentata  ed
alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso  di
riscontro positivo della richiesta.  La  Direzione  generale  per  le
risorse e l'innovazione invia, entro il 31 marzo di ciascun  anno,  i
dati  complessivi  relativi  alle  deleghe  per  la  riscossione  del
contributo sindacale alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione  pubblica,  utilizzando  anche  procedure
informatizzate predisposte dal medesimo Dipartimento  della  funzione
pubblica. 
  2. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  1,  le  deleghe  per  la
riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino  titolari
le Organizzazioni sindacali che abbiano  dato  vita  ad  aggregazioni
associative, sono attribuite al nuovo soggetto sindacale a condizione
che le stesse documentino di essersi dotate di un  unico  codice  per
l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe
siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto. 
  3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per le
risorse e  l'innovazione,  utilizzando  le  procedure  informatizzate
predisposte  dalla  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica,  e'  tenuta  a  comunicare  al
Dipartimento  della  funzione  pubblica   gli   elenchi   nominativi,
suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha  fruito
di distacchi sindacali nell'anno precedente. 
  4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun  anno,  la  stessa
Direzione generale per le risorse  e  l'innovazione,  utilizzando  le
procedure informatizzate indicate nel comma 3, e' tenuta a comunicare
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  il  contingente  annuo  delle  ore  di   permessi
retribuiti definito ai sensi dell'articolo 12,  nonche'  gli  elenchi
nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,  del  personale
dipendente che ha fruito dei  permessi  sindacali  retribuiti  e  non
nell'anno precedente, con l'indicazione per  ciascun  nominativo  del
numero complessivo dei giorni e  delle  ore.  Il  Dipartimento  della
funzione pubblica verifica il  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
presente ipotesi per quanto attiene ai distacchi e dai  provvedimenti
adottati  dall'Amministrazione  per  quanto   attiene   ai   permessi
retribuiti. 
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora  non
ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e
puo' fissare un termine  per  l'adempimento.  In  caso  di  ulteriore
inerzia,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  non   fornisce
ulteriori assensi preventivi richiesti dalla  stessa  Amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  e  dell'articolo  13,  comma  2,
salvo   quanto   disposto   dal    comma    3    dell'articolo    13.
Dell'inadempimento risponde, comunque,  il  funzionario  responsabile
del procedimento appositamente nominato dal  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale ai  sensi  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  6. I dati riepilogativi degli elenchi  di  cui  ai  commi  2  e  3,
distinti per sindacato, per qualifica e per  sesso,  sono  pubblicati
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica in allegato  alla  relazione  annuale  sullo  stato
della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
  7. I funzionari che  dispongono  o  consentono  l'utilizzazione  di
distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali  in  violazione  della
normativa vigente sono responsabili personalmente. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo
          1983, n. 93, recante «Legge quadro sul pubblico impiego»: 
              «Art. 16 (Relazione al Parlamento). -  Nella  relazione
          al Parlamento di cui all'art. 30  della  legge  28  ottobre
          1970, n. 775, si riferisce anche circa  l'attuazione  degli
          accordi, la produttivita', le  disfunzioni,  i  tempi  e  i
          costi  dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con   i
          rapporti di lavoro  nel  settore  privato,  e  si  avanzano
          eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce  alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
          di   accordo   sindacale   entro   trenta   giorni    dalla
          formulazione. 
              La relazione e' allegata alla relazione previsionale  e
          programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468. 
              Nell'anno antecedente a quello  di  entrata  in  vigore
          della  nuova  normativa,  la   relazione   previsionale   e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione.».