Art. 3 
 
                           Tempo di lavoro 
 
  1.  Nel  rispetto  delle   peculiarita'   funzionali   dell'assetto
organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale,  il  funzionario  diplomatico  organizza  il  proprio
impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile e  adeguato
alle esigenze della struttura presso  cui  presta  servizio,  nonche'
alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e  agli
obiettivi da conseguire, in relazione alle risorse disponibili. 
  2.  In  considerazione  delle  peculiarita'  delle   funzioni   del
personale della carriera diplomatica,  ad  esso  non  si  applica  il
regime di lavoro a tempo parziale. 
  3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini  una
interruzione o una riduzione del  riposo  fisiologico  giornaliero  o
settimanale, al funzionario della carriera  diplomatica  deve  essere
comunque garantito,  una  volta  cessate  tali  esigenze,  l'adeguato
recupero  del  tempo  corrispondente  a   quello   sacrificato   alle
necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni
festivi, il funzionario diplomatico ha diritto ad un  congruo  riposo
compensativo  da  fruire  entro  il  mese  successivo  a  quello   di
maturazione,  in  una  data  da  programmare  in   accordo   con   il
responsabile della struttura nella quale presta servizio. 
  4. Le strutture  che,  per  specifiche  esigenze  funzionali,  sono
organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando  criteri  di
rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari  diplomatici  che
vi prestano servizio, tenendo in debito conto, a  tutela  e  sostegno
della maternita' e della paternita', la condizione delle  funzionarie
diplomatiche dall'inizio dello stato di gravidanza,  nonche',  per  i
funzionari diplomatici di ambo i sessi, il  periodo  di  allattamento
fino a un anno di vita del bambino.