Art. 3 Tempo di lavoro 1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile e adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire, in relazione alle risorse disponibili. 2. In considerazione delle peculiarita' delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario diplomatico ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire entro il mese successivo a quello di maturazione, in una data da programmare in accordo con il responsabile della struttura nella quale presta servizio. 4. Le strutture che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio, tenendo in debito conto, a tutela e sostegno della maternita' e della paternita', la condizione delle funzionarie diplomatiche dall'inizio dello stato di gravidanza, nonche', per i funzionari diplomatici di ambo i sessi, il periodo di allattamento fino a un anno di vita del bambino.