Art. 5 Assenze per malattia e motivi di salute 1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre mesi. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico, che ne fa richiesta, puo' essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sara' corrisposta alcuna retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera diplomatica. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia. In materia di idoneita' psicofisica al servizio, si applica al personale della carriera diplomatica la disciplina, in quanto compatibile, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto. 2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, o nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l'Amministrazione puo' disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 4. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto e' il seguente: a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza; b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza; c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza. 5. La retribuzione di cui al comma 4, lettera a), e' integralmente dovuta al funzionario diplomatico in ogni caso di ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla ASL o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero. 6. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario diplomatico e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri riflessi relativi. 7. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc. In caso di donazioni di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. La certificazione relativa sia alla gravita' della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia e' rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale e' stata effettuata la terapia. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui alla lettera a) del comma 4. 8. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale. 9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario diplomatico spetta la retribuzione di cui al comma 8 fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario diplomatico non spetta alcuna retribuzione. 10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, e' tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermita', del luogo di dimora nonche' all'invio della relativa certificazione quando questa non e' trasmessa telematicamente dal medico.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»: «Art. 103 (Periodo di prova). - I vincitori del concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 102, che e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale. Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneita' espresso dal Consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il Consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari esteri. I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso e' calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalita' indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante «Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica, a norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2011, n. 245. - Si riporta il testo dell'art. 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. (Omissis).».