Art. 5 
 
               Assenze per malattia e motivi di salute 
 
  1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non  dipendente
da causa di servizio, il funzionario diplomatico che  abbia  superato
il periodo di  prova  previsto  dall'articolo  103  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  come  modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 24  marzo  2000,  n.  85,  ha
diritto alla conservazione del  posto  per  un  periodo  di  18  mesi
durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista  dal
comma 4. L'Amministrazione informa  l'interessato  dell'approssimarsi
del predetto termine con congruo anticipo, comunque non  inferiore  a
tre mesi. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le
assenze allo stesso  titolo  verificatesi  nei  tre  anni  precedenti
l'insorgenza dell'episodio morboso in corso. Superato  tale  periodo,
al funzionario diplomatico, che ne fa richiesta, puo' essere concesso
in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore  periodo
di  18  mesi,  durante  il  quale  non   sara'   corrisposta   alcuna
retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo  di  assenza,
l'Amministrazione ha facolta' di procedere, con le modalita' previste
dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni  di
salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali  cause
di assoluta e permanente  inidoneita'  psicofisica  allo  svolgimento
delle funzioni proprie della carriera diplomatica. Tale  accertamento
e' effettuato mediante visita medica  collegiale,  durante  la  quale
l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico  di  propria
fiducia. In materia di idoneita' psicofisica al servizio, si  applica
al personale della carriera  diplomatica  la  disciplina,  in  quanto
compatibile, dettata dal decreto del Presidente della  Repubblica  27
luglio  2011,  n.  171.  A  tal  fine,  i  riferimenti  ai  contratti
collettivi  contenuti  nel  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  si  intendono  effettuati  ai   corrispondenti   istituti
disciplinati dal presente decreto. 
  2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1,
o  nel  caso  in   cui   il   funzionario   diplomatico   a   seguito
dell'accertamento  previsto  nello  stesso   comma   sia   dichiarato
permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle  funzioni  proprie
della  carriera  diplomatica,  l'Amministrazione  puo'  disporre   la
cessazione del rapporto di lavoro. 
  3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente  ai  primi
18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di  servizio
a tutti gli effetti. 
  4. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71,  comma  1  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante
al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto  e'
il seguente: 
    a) la retribuzione costituita  dalla  componente  stipendiale  di
base e da quella correlata alla posizione  funzionale,  per  i  primi
nove mesi di assenza; 
    b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per  i
successivi tre mesi di assenza; 
    c) 50 per cento della retribuzione di cui alla  lettera  a),  per
gli ulteriori sei mesi di assenza. 
  5. La retribuzione di cui al comma 4, lettera a), e'  integralmente
dovuta  al  funzionario  diplomatico  in  ogni   caso   di   ricovero
ospedaliero,  day  hospital,  day   surgery,   ricovero   domiciliare
certificato dalla ASL o da struttura  sanitaria  competente,  purche'
sostitutivo  del   ricovero   ospedaliero,   pre-ospedalizzazione   e
pre-ricovero e  per  il  successivo  periodo  di  convalescenza  post
ricovero. 
  6. Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante  da  infortunio  non
dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita'  di
terzi, il funzionario diplomatico e' tenuto a dare  comunicazione  di
tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da  parte
di  quest'ultima  verso  il   terzo   responsabile   per   la   parte
corrispondente  alle  retribuzioni  erogate  durante  il  periodo  di
assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri riflessi relativi. 
  7. Restano ferme le vigenti norme  di  legge  poste  a  tutela  dei
malati di Tbc. In caso  di  donazioni  di  organi,  ivi  compresa  la
donazione di midollo osseo, ovvero in caso  di  gravi  patologie  che
richiedano  terapie  salvavita   temporaneamente   e/o   parzialmente
invalidanti, sono esclusi dal  computo  dei  giorni  di  assenza  per
malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero  ospedaliero
o di day hospital  anche  quelli  di  assenza  dovuti  alle  terapie.
Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza  dovuti
agli  effetti   collaterali   delle   citate   terapie,   comportanti
incapacita' lavorativa per un periodo massimo  di  quattro  mesi  per
ciascun anno solare. La certificazione  relativa  sia  alla  gravita'
della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia
e' rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica,  privata
o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso  la  quale  e'
stata effettuata la terapia. Per i suddetti giorni di assenza  spetta
la retribuzione di cui alla lettera a) del comma 4. 
  8.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta  ad
infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto  alla  conservazione
del posto fino alla guarigione  clinica.  Per  l'intero  periodo,  al
funzionario  spetta  la  retribuzione  costituita  dalla   componente
stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale. 
  9.  In  caso  di  malattia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
servizio, al funzionario diplomatico spetta la retribuzione di cui al
comma 8 fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo  massimo  di
conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al  comma
2. Nel caso in  cui  l'Amministrazione  decida  di  non  disporre  la
cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione,  per
l'ulteriore periodo di assenza al funzionario diplomatico non  spetta
alcuna retribuzione. 
  10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste
nel presente articolo, e' tenuto al rispetto scrupoloso di  tutte  le
disposizioni che regolano la materia ed in particolare di quelle  che
concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermita', del
luogo di  dimora  nonche'  all'invio  della  relativa  certificazione
quando questa non e' trasmessa telematicamente dal medico. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  103  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  come
          modificato dall'art. 4 del  decreto  legislativo  24  marzo
          2000,  n.  85,  recante  «Ordinamento  dell'Amministrazione
          degli affari esteri»: 
              «Art.  103  (Periodo  di  prova).  -  I  vincitori  del
          concorso di cui all'art. 99-bis del presente  decreto  sono
          nominati segretari di legazione in prova  con  decreto  del
          Ministro  degli  affari  esteri.  Essi   sono   tenuti   ad
          effettuare un periodo di prova della durata di  nove  mesi,
          coincidente con il corso di  formazione  di  cui  al  primo
          comma, lettera a) dell'art. 102, che e' computato  a  tutti
          gli  effetti  come  servizio  di  ruolo   nella   qualifica
          iniziale. 
              Al  termine  del  periodo  di  prova  i  segretari   di
          legazione in prova, previo giudizio di  idoneita'  espresso
          dal Consiglio di amministrazione in base al  risultato  dei
          corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari
          esteri,   segretari   di   legazione   nell'ordine    della
          graduatoria del concorso. Nel  caso  che  il  Consiglio  di
          amministrazione esprima giudizio sfavorevole,  il  rapporto
          di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari
          esteri. 
              I segretari di legazione in prova  che,  trovandosi  in
          particolare  posizione  di  stato  per  causa  di  servizio
          militare o per altri motivi,  non  possono  partecipare  al
          corso di formazione,  seguono  il  primo  corso  successivo
          all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio
          prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso  e'
          calcolato quale periodo di prova negli uffici.  Al  termine
          del  periodo  di  prova,  e  comunque   non   prima   della
          ultimazione del corso di  formazione,  essi  sono  nominati
          segretari  di  legazione  con  le  modalita'  indicate  nel
          secondo comma del presente articolo e collocati  nel  grado
          nell'ordine della graduatoria del concorso.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27  luglio
          2011, n. 171, recante «Regolamento di attuazione in materia
          di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici
          nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica,  a
          norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          ottobre 2011, n. 245. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  71,  comma  1,  del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art.  71  (Assenze  per  malattia   e   per   permesso
          retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
          - 1. Per i periodi di assenza per  malattia,  di  qualunque
          durata, ai dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  nei  primi  dieci  giorni  di  assenza  e'
          corrisposto  il  trattamento  economico  fondamentale   con
          esclusione  di  ogni  indennita'  o  emolumento,   comunque
          denominati, aventi carattere fisso e continuativo,  nonche'
          di  ogni  altro  trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il
          trattamento  piu'  favorevole  eventualmente  previsto  dai
          contratti  collettivi  o  dalle  specifiche  normative   di
          settore per le assenze per malattia  dovute  ad  infortunio
          sul lavoro  o  a  causa  di  servizio,  oppure  a  ricovero
          ospedaliero o  a  day  hospital,  nonche'  per  le  assenze
          relative  a  patologie   gravi   che   richiedano   terapie
          salvavita.  I  risparmi  derivanti  dall'applicazione   del
          presente comma costituiscono economie di  bilancio  per  le
          amministrazioni dello  Stato  e  concorrono  per  gli  enti
          diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento  dei
          saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
          per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 
              (Omissis).».