Art. 6 
 
       Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche 
                        ed esami diagnostici 
 
  1. Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui
all'articolo 5,  ai  funzionari  diplomatici  sono  riconosciuti  tre
giorni di permesso  annui  per  l'espletamento  di  visite,  terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici. 
  2. Le assenze di cui al comma 1, sono assimilate alle  assenze  per
malattia ai fini del computo del periodo di cui all'articolo 5 e sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
  3. Le giornate di assenza di  cui  al  comma  1  sono  giustificate
mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal  personale
amministrativo della struttura, anche privati, che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione. 
  4. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal  funzionario
diplomatico oppure e' trasmessa direttamente  a  quest'ultima,  anche
per via telematica, a cura del medico o della struttura. 
  5. Nel caso di funzionari diplomatici che, a causa delle  patologie
sofferte, usufruiscono delle giornate di assenza di cui  al  comma  1
per sottoporsi periodicamente a terapie  comportanti  incapacita'  al
lavoro, e' sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea,
del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti  sanitari
ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa,  secondo  cicli  o  un
calendario stabilito. I funzionari diplomatici interessati  producono
tale  certificazione  all'Amministrazione  prima  dell'inizio   della
terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione fanno
seguito le singole  attestazioni  di  presenza  dalle  quali  risulti
l'effettuazione delle terapie nelle  giornate  previste,  nonche'  il
fatto che la prestazione e' somministrata  nell'ambito  del  ciclo  o
calendario di terapie prescritto dal medico.