Art. 7 
 
           Aspettativa per motivi personali e di famiglia 
 
  1. Al funzionario diplomatico, che ne  faccia  formale  e  motivata
richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con  le  esigenze
organizzative e di servizio,  periodi  di  aspettativa  per  esigenze
personali o  di  famiglia,  senza  retribuzione  e  senza  decorrenza
dell'anzianita', per una durata complessiva  di  dodici  mesi  in  un
triennio. 
  2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si  applicano
le medesime regole previste per le assenze per malattia. 
  3. I periodi di  aspettativa  di  cui  al  comma  1,  fruiti  anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste
dall'articolo 5.