Art. 8 
 
                   Norme comuni sulle aspettative 
 
  1. Il funzionario diplomatico,  rientrato  in  servizio,  non  puo'
usufruire continuativamente di  due  periodi  di  aspettativa,  anche
richiesti per motivi diversi, se tra  essi  non  intercorrano  almeno
quattro mesi di servizio attivo.  La  presente  disposizione  non  si
applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive. 
  2. L'Amministrazione, qualora durante  il  periodo  di  aspettativa
vengano meno i motivi  che  ne  hanno  giustificato  la  concessione,
invita il  funzionario  diplomatico  a  riprendere  servizio  con  un
preavviso di almeno dieci giorni. Il funzionario diplomatico, per  le
stesse motivazioni e negli stessi termini, puo'  riprendere  servizio
di propria iniziativa.