Art. 9 
 
                        Congedi dei genitori 
 
  1. Ai funzionari diplomatici si applicano le disposizioni contenute
nel  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e   successive
modificazioni, in materia di congedi dei genitori e a sostegno  della
maternita' e paternita'. 
  2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal  lavoro
ai sensi degli articoli  16  e  17,  commi  1  e  2,  e  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  e  successive  modificazioni,  e
anche nei casi di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo,
spetta la retribuzione costituita  dalla  componente  stipendiale  di
base e da quella correlata  alla  posizione  funzionale,  nonche'  la
retribuzione di risultato nella  misura  in  cui  l'attivita'  svolta
risulti comunque valutabile a tale fine. 
  3.  Nell'ambito  del  periodo   di   congedo   parentale   previsto
dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.
151, per le madri o in  alternativa  per  i  padri,  i  primi  trenta
giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche in modo frazionato, non riducono le ferie e  sono  valutati  ai
fini  dell'anzianita'  di  servizio.  Per  tale  assenza  spetta   la
retribuzione di cui al comma 2. 
  4. Successivamente al periodo di astensione di cui  al  comma  2  e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con
le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26  marzo
2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni,
per ciascun anno di eta' del bambino computati  complessivamente  per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al
comma 2. 
  5. In  caso  di  parto  prematuro,  spettano  comunque  i  mesi  di
astensione obbligatoria per congedo di maternita'  e  paternita'  non
goduti prima della data presunta  del  parto,  da  certificare  entro
trenta giorni dall'evento. 
  6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo
39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati  e
le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso
articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 
  7. I periodi di assenza di  cui  ai  commi  3  e  4,  nel  caso  di
fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali   giorni
festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.  Tale  modalita'  di
computo trova applicazione anche nel caso  di  fruizione  frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati  dal  rientro
effettivo in servizio del funzionario diplomatico. 
  8. Ai fini  della  fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
congedo parentale ai sensi dell'articolo 32 del  decreto  legislativo
26 marzo  2001,  n.  151,  il  funzionario  diplomatico  presenta  la
relativa domanda con un preavviso di giorni cinque con  comunicazione
in forma scritta al responsabile della struttura  presso  cui  presta
servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali,
la  domanda  puo'  essere  presentata  entro  le   ventiquattro   ore
antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 
  9. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a  seguito
della fruizione dei congedi parentali,  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151  recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a
          norma dell'art. 15 della legge 8  marzo  2000,  n.  53»  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96. 
              - Si riporta il testo degli articoli 16 e 17, commi 1 e
          2, e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a
          norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»: 
              «Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne  (legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4).  -  1.  E'
          vietato adibire al lavoro le donne: 
                a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto, salvo quanto previsto all'art. 20; 
                b) ove il parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il
          periodo intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la  data
          effettiva del parto; 
                c) durante i tre mesi dopo  il  parto,  salvo  quanto
          previsto all'art. 20; 
                d) durante i  giorni  non  goduti  prima  del  parto,
          qualora il parto avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a
          quella presunta. Tali giorni si aggiungono  al  periodo  di
          congedo di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma
          dei periodi di cui alle lettere a) e c)  superi  il  limite
          complessivo di cinque mesi. 
              1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
          della gravidanza  successiva  al  180°  giorno  dall'inizio
          della gestazione, nonche' in caso di  decesso  del  bambino
          alla  nascita  o  durante  il  congedo  di  maternita',  le
          lavoratrici  hanno  facolta'  di  riprendere  in  qualunque
          momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
          giorni al datore di lavoro,  a  condizione  che  il  medico
          specialista del Servizio sanitario  nazionale  o  con  esso
          convenzionato  e  il  medico  competente  ai   fini   della
          prevenzione e tutela della  salute  nei  luoghi  di  lavoro
          attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
          loro salute. 
              Art. 17 (Estensione  del  divieto  (legge  30  dicembre
          1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30,  commi  6,
          7, 9 e 10). - 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi  dalla
          data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
          in  lavori  che,  in  relazione   all'avanzato   stato   di
          gravidanza, siano da ritenersi gravosi  o  pregiudizievoli.
          Tali  lavori  sono  determinati  con  propri  decreti   dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni     sindacali     nazionali     maggiormente
          rappresentative.  Fino  all'emanazione  del  primo  decreto
          ministeriale, l'anticipazione  del  divieto  di  lavoro  e'
          disposta dal servizio ispettivo del Ministero  del  lavoro,
          competente per territorio. 
              2. La  Direzione  territoriale  del  lavoro  e  la  ASL
          dispongono, secondo  quanto  previsto  dai  commi  3  e  4,
          l'interdizione dal lavoro delle  lavoratrici  in  stato  di
          gravidanza fino  al  periodo  di  astensione  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, dell'art. 16  o  fino  ai  periodi  di
          astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma
          2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'  determinata
          dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL  per  i
          seguenti motivi: 
                a) nel caso di gravi complicanze della  gravidanza  o
          di persistenti forme morbose che si presume possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza; 
                b) quando le condizioni di lavoro o ambientali  siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino; 
                c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
          altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7  e
          12. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del  citato  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151: 
              «Art. 28 (Congedo di paternita' (legge 9 dicembre 1977,
          n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2). - 1. Il padre  lavoratore
          ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata  del
          congedo di maternita' o per la parte  residua  che  sarebbe
          spettata alla lavoratrice, in caso  di  morte  o  di  grave
          infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso
          di affidamento esclusivo del bambino al padre. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si  applicano
          anche qualora la  madre  sia  lavoratrice  autonoma  avente
          diritto all'indennita' di cui all'art. 66. 
              1-ter. L'indennita' di cui all'art. 66 spetta al  padre
          lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta  la
          durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
          sarebbe spettata alla lavoratrice in caso  di  morte  o  di
          grave infermita' della madre ovvero di  abbandono,  nonche'
          in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 
              2.  Il  padre  lavoratore  che  intende  avvalersi  del
          diritto di cui ai commi 1 e 1-bis  presenta  al  datore  di
          lavoro  la  certificazione  relativa  alle  condizioni  ivi
          previste. In caso di  abbandono,  il  padre  lavoratore  ne
          rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti  amministrativi
          necessari all'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma
          1-ter, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del  citato  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151: 
              «Art. 32 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n.
          1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). -  1.  Per
          ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di  vita,  ciascun
          genitore ha diritto di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le
          modalita'  stabilite  dal  presente  articolo.  I  relativi
          congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
          eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo  il  disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
                a) alla madre lavoratrice, trascorso  il  periodo  di
          congedo di maternita' di cui al Capo III,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
                b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
          un periodo continuativo o frazionato non  superiore  a  sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
                c) qualora vi sia un solo genitore,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 
              1-bis.  La   contrattazione   collettiva   di   settore
          stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui  al
          comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo  della
          base oraria e l'equiparazione di un determinato  monte  ore
          alla singola giornata  lavorativa.  Per  il  personale  del
          comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del  fuoco
          e soccorso  pubblico,  la  disciplina  collettiva  prevede,
          altresi', al fine di tenere conto delle peculiari  esigenze
          di funzionalita'  connesse  all'espletamento  dei  relativi
          servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di
          fruizione e di differimento del congedo. 
              1-ter. In caso di mancata  regolamentazione,  da  parte
          della   contrattazione   collettiva,   anche   di   livello
          aziendale,  delle  modalita'  di  fruizione   del   congedo
          parentale su base oraria, ciascun genitore  puo'  scegliere
          tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La  fruizione
          su base oraria e' consentita  in  misura  pari  alla  meta'
          dell'orario  medio  giornaliero   del   periodo   di   paga
          quadrisettimanale o  mensile  immediatamente  precedente  a
          quello nel corso del quale ha inizio il congedo  parentale.
          Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   e'   esclusa   la
          cumulabilita' della fruizione oraria del congedo  parentale
          con  permessi  o  riposi  di  cui   al   presente   decreto
          legislativo. Le disposizioni di cui al presente  comma  non
          si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
          a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 
              2. Qualora il padre lavoratore eserciti il  diritto  di
          astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo   continuativo   o
          frazionato non inferiore a tre mesi, il limite  complessivo
          dei congedi parentali dei  genitori  e'  elevato  a  undici
          mesi. 
              3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui  al  comma
          1,  il  genitore  e'  tenuto,  salvo  casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti  collettivi
          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a
          cinque giorni indicando l'inizio e la fine del  periodo  di
          congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni  nel
          caso di congedo parentale su base oraria. 
              4. Il congedo parentale spetta al genitore  richiedente
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
              4-bis. Durante il periodo di congedo, il  lavoratore  e
          il datore di lavoro concordano,  ove  necessario,  adeguate
          misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo  conto
          di  quanto  eventualmente  previsto  dalla   contrattazione
          collettiva.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 47 del  citato  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151: 
              «Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio (legge  30
          dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,  e
          30, comma 5). - 1. Entrambi i  genitori,  alternativamente,
          hanno  diritto  di  astenersi  dal   lavoro   per   periodi
          corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta'  non
          superiore a tre anni. 
              2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto di astenersi  dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque
          giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni  figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 
              3. La certificazione di malattia necessaria al genitore
          per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per
          via telematica direttamente dal medico curante del Servizio
          sanitario nazionale o con esso  convenzionato,  che  ha  in
          cura il minore,  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale,  utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle
          certificazioni di malattia di cui al decreto  del  Ministro
          della salute in data 26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del  19  marzo  2010,  secondo  le
          modalita' stabilite con decreto di cui al successivo  comma
          3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,
          con le medesime modalita', al datore di lavoro  interessato
          e all'indirizzo di posta elettronica  della  lavoratrice  o
          del lavoratore che ne facciano richiesta. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su  proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, del Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il Ministro della salute, previo  parere  del
          Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   sono
          adottate, in conformita' alle regole tecniche previste  dal
          Codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
          per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
          definizione del modello di  certificazione  e  le  relative
          specifiche. 
              4. La malattia del bambino che  dia  luogo  a  ricovero
          ospedaliero  interrompe,  a  richiesta  del  genitore,   il
          decorso delle ferie in godimento per i periodi  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              5. Ai congedi  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano le disposizioni sul controllo della malattia  del
          lavoratore. 
              6. Il congedo  spetta  al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del  citato  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151: 
              «Art. 39 (Riposi  giornalieri  della  madre  (legge  30
          dicembre 1971, n. 1204, art. 10). - 1. Il datore di  lavoro
          deve consentire alle lavoratrici madri,  durante  il  primo
          anno di vita del bambino,  due  periodi  di  riposo,  anche
          cumulabili durante la  giornata.  Il  riposo  e'  uno  solo
          quando l'orario giornaliero di lavoro e'  inferiore  a  sei
          ore. 
              2. I periodi di riposo di  cui  al  comma  1  hanno  la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli effetti della durata e della retribuzione del  lavoro.
          Essi  comportano  il  diritto   della   donna   ad   uscire
          dall'azienda. 
              3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,  istituiti  dal  datore   di   lavoro   nell'unita'
          produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 56, del citato  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 15: 
              «Art. 56 (Diritto al rientro e alla  conservazione  del
          posto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.  2,  comma  6;
          legge 8 marzo 2000, n. 53, art.  17,  comma  1).  -  1.  Al
          termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal  Capo
          II e III, le lavoratrici hanno  diritto  di  conservare  il
          posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di
          rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
          all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
          medesimo comune, e di permanervi fino al compimento  di  un
          anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di  essere
          adibite  alle  mansioni  da  ultimo  svolte  o  a  mansioni
          equivalenti,   nonche'   di   beneficiare   di    eventuali
          miglioramenti delle  condizioni  di  lavoro,  previsti  dai
          contratti  collettivi   ovvero   in   via   legislativa   o
          regolamentare,  che   sarebbero   loro   spettati   durante
          l'assenza. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          al lavoratore al rientro al lavoro dopo  la  fruizione  del
          congedo di paternita'. 
              3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
          disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e  il
          lavoratore hanno diritto alla conservazione  del  posto  di
          lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al  rientro
          nella  stessa  unita'  produttiva  ove  erano  occupati  al
          momento della richiesta, o in altra  ubicata  nel  medesimo
          comune; hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti  alle
          mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
          di cui ai  commi  1  e  2  si  applicano  fino  a  un  anno
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 
              4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute  nel
          presente articolo e' punita con la sanzione  amministrativa
          di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
          misura ridotta di cui all'art. 16 della legge  24  novembre
          1981, n. 689.».