Art. 2
Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196
1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I e' sostituita dalla seguente:
«Principi e disposizioni generali»;
b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo:
«Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)»
c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali avviene
secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del
presente codice, nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e
delle liberta' fondamentali della persona.»;
d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento.»;
e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo
di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per
la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui
all'articolo 153.»;
f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:
«Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento
di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.
La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b),
del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie
di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del
comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e' ammessa
quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di
interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo'
essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni
dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia
adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a
garanzia degli interessati.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli
per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del
comma 1.
4. Si intende per:
a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal
responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione
europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo
2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante
interconnessione;
b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.
Art. 2-quater (Regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati
personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1,
lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne
verifica la conformita' alle disposizioni vigenti, anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto.
2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a consultazione
pubblica per almeno sessanta giorni.
3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche
sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1,
lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate
nell'allegato A del presente codice.
4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali.
Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della
societa' dell'informazione). - 1. In attuazione dell'articolo 8,
paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici
anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa'
dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei
dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni,
fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e'
lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la
responsabilita' genitoriale.
2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al
comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio
particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente
accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere
significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e
le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). -
1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g),
del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal
diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da
disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante
l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti
che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio
di pubblici poteri nelle seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche'
rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento
delle generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e
dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero
e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti
politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione
delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare
riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi
compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche'
l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico,
inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia
tributaria e doganale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento
della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti,
anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni,
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,
adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o
giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti
bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle
di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse
quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle
trasfusioni di sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti
operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione,
protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione,
la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria
della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e
diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi
privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte
di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale
(Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di
lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre
forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento
obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari
opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del
lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della
responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita'
ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il
trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 2-septies.
Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati
genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In attuazione di
quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati
genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto
di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al
paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita' alle misure di
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo.
2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al
comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori
prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e
delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto
delle misure;
c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel
territorio dell'Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a consultazione
pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano
anche le cautele da adottare relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
c) modalita' per la comunicazione diretta all'interessato delle
diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna
categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle
specifiche finalita' del trattamento e possono individuare, in
conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla
base delle quali il trattamento di tali dati e' consentito. In
particolare, le misure di garanzia individuano le misure di
sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di
pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche
modalita' per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le
informazioni agli interessati, nonche' le eventuali altre misure
necessarie a garantire i diritti degli interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il
trattamento dei dati relativi alla salute per finalita' di
prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di cui al comma 4,
lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute
che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di
sanita'. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia
possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di
rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti
dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del
regolamento, o altre cautele specifiche.
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del
Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo
alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei
soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al
presente articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.
Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a
condanne penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento,
che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e'
consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo
se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i
diritti e le liberta' degli interessati.
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di
regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le
garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del
Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei
casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in
particolare:
a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte
del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o
comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da
leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto
dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;
b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali;
c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita',
requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti
dalle leggi o dai regolamenti;
d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o
eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione,
l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto
rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti
amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai
regolamenti in materia;
g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di
informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in
materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da
regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta
dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che
intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;
l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del
rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento
del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al
comma 2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo
avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento
dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in
attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero
dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,
il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati
trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede
le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui
al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.
Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e
dalla Corte costituzionale). - 1. Le disposizioni degli articoli
2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo
recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui
agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.
Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I dati personali
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo
quanto previsto dall'articolo 160-bis.
Capo III (Disposizioni in materia di diritti
dell'interessato) - Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare
del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del
Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia
di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro
stabilita';
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai
sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto
previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle
norme istitutive della Commissione d'inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i
diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei
medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o
escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la
finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),
b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono
essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui
all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato
di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un
riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato
delle facolta' di cui al presente comma.
Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). - 1. In
applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli
uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio
superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle
magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita' previste
dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali
procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23,
paragrafo 2, del Regolamento.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e
l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o
esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la
finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per
salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti
giudiziari.
3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e
quinto periodo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti
effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, nonche' i trattamenti svolti nell'ambito
delle attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di
giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
trattazione giudiziaria di procedimenti.
Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1. I
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato,
in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e' ammesso nei
casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta
di servizi della societa' dell'informazione, l'interessato lo ha
espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al
titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti
di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere
specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio
soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti
pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti
patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del
diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al
responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di
funzioni e compiti a soggetti designati). - 1. Il titolare o il
responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria
responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati
personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente
designate, che operano sotto la loro autorita'.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le
modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati
personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta.
Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con riguardo
ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo
35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base di quanto disposto
dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con
provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare.
Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i
trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio
delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione dati e'
designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo
IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati
personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle
loro funzioni.
Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). - 1.
L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43,
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di
accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto
salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con
deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte
dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali
funzioni, anche con riferimento a una o piu' categorie di
trattamenti.».
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'
citato nelle note alle premesse.