Art. 2 
 
 
Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo  30  giugno
                            2003, n. 196 
 
  1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  titolo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Principi e disposizioni generali»; 
    b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo: 
  «Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)» 
    c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali  avviene
secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e  del
presente codice, nel rispetto della dignita'  umana,  dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali della persona.»; 
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento.»; 
    e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo
di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per
la protezione dei  dati  personali,  di  seguito  «Garante»,  di  cui
all'articolo 153.»; 
    f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi: 
  «Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento
di dati personali  effettuato  per  l'esecuzione  di  un  compito  di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.
La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera  b),
del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
  2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
personali, diversi da quelli ricompresi nelle  particolari  categorie
di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
penali  e  reati  di  cui  all'articolo  10  del   Regolamento,   per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi  del
comma 1. In mancanza di  tale  norma,  la  comunicazione  e'  ammessa
quando e' comunque  necessaria  per  lo  svolgimento  di  compiti  di
interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e  puo'
essere iniziata se e' decorso il  termine  di  quarantacinque  giorni
dalla relativa comunicazione al Garante, senza che  lo  stesso  abbia
adottato una diversa  determinazione  delle  misure  da  adottarsi  a
garanzia degli interessati. 
  3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono  trattarli
per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi  del
comma 1. 
  4. Si intende per: 
    a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu'   soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,    dal
rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione  europea,  dal
responsabile o dal  suo  rappresentante  nel  territorio  dell'Unione
europea,  dalle   persone   autorizzate,   ai   sensi   dell'articolo
2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile, in  qualunque  forma,  anche
mediante la loro  messa  a  disposizione,  consultazione  o  mediante
interconnessione; 
    b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante  la  loro  messa  a
disposizione o consultazione. 
  Art. 2-quater (Regole deontologiche). -  1.  Il  Garante  promuove,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e  tenendo  conto
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati
personali, l'adozione  di  regole  deontologiche  per  i  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui  agli  articoli  6,  paragrafo  1,
lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX  del  Regolamento,  ne
verifica la conformita' alle disposizioni vigenti,  anche  attraverso
l'esame di osservazioni di  soggetti  interessati  e  contribuisce  a
garantirne la diffusione e il rispetto. 
  2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a  consultazione
pubblica per almeno sessanta giorni. 
  3. Conclusa la fase delle consultazioni,  le  regole  deontologiche
sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis,  comma  1,
lettera b), pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono  riportate
nell'allegato A del presente codice. 
  4.  Il  rispetto  delle   disposizioni   contenute   nelle   regole
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali. 
  Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della
societa' dell'informazione). -  1.  In  attuazione  dell'articolo  8,
paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici
anni puo' esprimere  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati
personali in relazione all'offerta diretta di servizi della  societa'
dell'informazione. Con riguardo a tali servizi,  il  trattamento  dei
dati personali del minore  di  eta'  inferiore  a  quattordici  anni,
fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e'
lecito  a  condizione  che  sia   prestato   da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale. 
  2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al
comma  1,  il  titolare  del  trattamento   redige   con   linguaggio
particolarmente chiaro e semplice, conciso ed  esaustivo,  facilmente
accessibile  e  comprensibile  dal  minore,  al   fine   di   rendere
significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e
le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. 
  Art.  2-sexies  (Trattamento  di  categorie  particolari  di   dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico  rilevante).  -
1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo  2,  lettera  g),
del medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora  siano  previsti  dal
diritto dell'Unione  europea  ovvero,  nell'ordinamento  interno,  da
disposizioni  di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla   legge,   di
regolamento che specifichino  i  tipi  di  dati  che  possono  essere
trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse  pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare  i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
  2. Fermo quanto  previsto  dal  comma  1,  si  considera  rilevante
l'interesse pubblico relativo a trattamenti  effettuati  da  soggetti
che svolgono compiti di interesse pubblico o  connessi  all'esercizio
di pubblici poteri nelle seguenti materie: 
    a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 
    b) tenuta degli atti e dei registri  dello  stato  civile,  delle
anagrafi della  popolazione  residente  in  Italia  e  dei  cittadini
italiani residenti all'estero,  e  delle  liste  elettorali,  nonche'
rilascio di documenti di riconoscimento o di  viaggio  o  cambiamento
delle generalita'; 
    c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; 
    d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida  e
dell'archivio nazionale dei veicoli; 
    e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello  straniero
e del profugo, stato di rifugiato; 
    f) elettorato attivo e passivo  ed  esercizio  di  altri  diritti
politici, protezione diplomatica e consolare, nonche'  documentazione
delle attivita' istituzionali di  organi  pubblici,  con  particolare
riguardo alla redazione di  verbali  e  resoconti  dell'attivita'  di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari; 
    g)  esercizio  del  mandato  degli  organi  rappresentativi,  ivi
compresa  la  loro  sospensione  o  il  loro  scioglimento,   nonche'
l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o  di
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
    h) svolgimento delle funzioni di controllo,  indirizzo  politico,
inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a  documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli  organi  interessati
per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di  un
mandato elettivo; 
    i) attivita'  dei  soggetti  pubblici  dirette  all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari,  delle  disposizioni  in  materia
tributaria e doganale; 
    l) attivita' di controllo e ispettive; 
    m) concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici
economici,   agevolazioni,   elargizioni,    altri    emolumenti    e
abilitazioni; 
    n) conferimento  di  onorificenze  e  ricompense,  riconoscimento
della personalita' giuridica di  associazioni,  fondazioni  ed  enti,
anche di culto, accertamento  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di
professionalita' per le nomine,  per  i  profili  di  competenza  del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive  di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonche'  rilascio  e  revoca  di   autorizzazioni   o   abilitazioni,
concessione  di  patrocini,  patronati  e  premi  di  rappresentanza,
adesione a comitati d'onore e  ammissione  a  cerimonie  ed  incontri
istituzionali; 
    o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; 
    p) obiezione di coscienza; 
    q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede  amministrativa  o
giudiziaria; 
    r)  rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,   confessioni
religiose e comunita' religiose; 
    s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori  e  soggetti
bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
    t) attivita' amministrative e certificatorie correlate  a  quelle
di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o  sociale,  ivi  incluse
quelle correlate ai trapianti d'organo  e  di  tessuti  nonche'  alle
trasfusioni di sangue umano; 
    u) compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei  soggetti
operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene  e  sicurezza
sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e  salute  della  popolazione,
protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; 
    v)   programmazione,   gestione,    controllo    e    valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la  gestione,
la pianificazione e il controllo dei rapporti  tra  l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati con il  servizio  sanitario
nazionale; 
    z)    vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'importazione  di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 
      aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione  volontaria
della gravidanza,  dipendenze,  assistenza,  integrazione  sociale  e
diritti dei disabili; 
      bb)   istruzione   e   formazione   in    ambito    scolastico,
professionale, superiore o universitario; 
      cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse  o  di  ricerca  storica,  concernenti  la   conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
di Stato negli archivi storici degli  enti  pubblici,  o  in  archivi
privati dichiarati di interesse storico  particolarmente  importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte
di  soggetti  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale
(Sistan); 
      dd) instaurazione,  gestione  ed  estinzione,  di  rapporti  di
lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre
forme di  impiego,  materia  sindacale,  occupazione  e  collocamento
obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e  pari
opportunita' nell'ambito dei rapporti di  lavoro,  adempimento  degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili,  igiene  e  sicurezza  del
lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento  della
responsabilita'   civile,   disciplinare   e   contabile,   attivita'
ispettiva. 
  3. Per i dati  genetici,  biometrici  e  relativi  alla  salute  il
trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di   quanto   previsto
dall'articolo 2-septies. 
  Art. 2-septies (Misure di garanzia  per  il  trattamento  dei  dati
genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati
genetici, biometrici e relativi alla salute, possono  essere  oggetto
di trattamento  in  presenza  di  una  delle  condizioni  di  cui  al
paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita'  alle  misure  di
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
presente articolo. 
  2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui  al
comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto: 
    a) delle linee guida,  delle  raccomandazioni  e  delle  migliori
prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei  dati  e
delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; 
    b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore  oggetto
delle misure; 
    c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel
territorio dell'Unione europea. 
  3.  Lo  schema  di  provvedimento  e'  sottoposto  a  consultazione
pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 
  4. Le misure di garanzia  sono  adottate  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e  riguardano
anche le cautele da adottare relativamente a: 
    a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; 
    b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; 
    c) modalita' per la comunicazione diretta  all'interessato  delle
diagnosi e dei dati relativi alla propria salute; 
    d) prescrizioni di medicinali. 
  5. Le misure di garanzia sono  adottate  in  relazione  a  ciascuna
categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo  alle
specifiche  finalita'  del  trattamento  e  possono  individuare,  in
conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni  sulla
base delle quali il  trattamento  di  tali  dati  e'  consentito.  In
particolare,  le  misure  di  garanzia  individuano  le   misure   di
sicurezza,  ivi  comprese  quelle  tecniche   di   cifratura   e   di
pseudonomizzazione,  le  misure  di  minimizzazione,  le   specifiche
modalita'  per  l'accesso  selettivo  ai  dati  e  per   rendere   le
informazioni agli interessati,  nonche'  le  eventuali  altre  misure
necessarie a garantire i diritti degli interessati. 
  6. Le misure di garanzia  che  riguardano  i  dati  genetici  e  il
trattamento  dei  dati  relativi  alla  salute   per   finalita'   di
prevenzione, diagnosi e cura  nonche'  quelle  di  cui  al  comma  4,
lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro  della  salute
che, a tal fine, acquisisce il  parere  del  Consiglio  superiore  di
sanita'. Limitatamente  ai  dati  genetici,  le  misure  di  garanzia
possono individuare, in caso di particolare  ed  elevato  livello  di
rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei  diritti
dell'interessato,  a  norma  dell'articolo  9,   paragrafo   4,   del
regolamento, o altre cautele specifiche. 
  7. Nel rispetto dei principi in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo  32  del
Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici  con  riguardo
alle procedure di accesso fisico  e  logico  ai  dati  da  parte  dei
soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al
presente articolo. 
  8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi. 
  Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi  a
condanne penali e reati).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  il  trattamento  di  dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1,  del  Regolamento,
che non  avviene  sotto  il  controllo  dell'autorita'  pubblica,  e'
consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento,  solo
se autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla
legge, di regolamento,  che  prevedano  garanzie  appropriate  per  i
diritti e le liberta' degli interessati. 
  2.  In  mancanza  delle  predette  disposizioni  di  legge   o   di
regolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1  nonche'  le
garanzie di cui al medesimo comma sono individuati  con  decreto  del
Ministro della giustizia, da adottarsi, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 
  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il  trattamento  di  dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge  o,  nei
casi  previsti  dalla  legge,   di   regolamento,   riguardanti,   in
particolare: 
    a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di  diritti  da  parte
del titolare o dell'interessato in materia di diritto  del  lavoro  o
comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti  da
leggi, regolamenti e contratti collettivi,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; 
    b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o  di  regolamento  in  materia  di   mediazione   finalizzata   alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali; 
    c) la verifica o l'accertamento dei  requisiti  di  onorabilita',
requisiti soggettivi e presupposti  interdittivi  nei  casi  previsti
dalle leggi o dai regolamenti; 
    d) l'accertamento di responsabilita' in relazione  a  sinistri  o
eventi  attinenti  alla   vita   umana,   nonche'   la   prevenzione,
l'accertamento e il contrasto  di  frodi  o  situazioni  di  concreto
rischio per il corretto esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  nei
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; 
    e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in  sede
giudiziaria; 
    f) l'esercizio del diritto di accesso  ai  dati  e  ai  documenti
amministrativi, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  leggi  o  dai
regolamenti in materia; 
    g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta  di
informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
    h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in
materia di comunicazioni e informazioni antimafia  o  in  materia  di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme
di  pericolosita'  sociale,  nei  casi  previsti  da   leggi   o   da
regolamenti, o per  la  produzione  della  documentazione  prescritta
dalla legge per partecipare a gare d'appalto; 
    i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che
intendono partecipare a gare  d'appalto,  in  adempimento  di  quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; 
    l) l'attuazione della disciplina in materia di  attribuzione  del
rating di legalita' delle imprese ai sensi  dell'articolo  5-ter  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative  vigenti
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo. 
  4. Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati, tali garanzie sono previste con il  decreto  di  cui  al
comma 2. 
  5. Quando il trattamento dei  dati  di  cui  al  presente  articolo
avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 2-sexies. 
  6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato  il  trattamento
dei dati di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento,  effettuato  in
attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il  contrasto
dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il  Ministero
dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,
il decreto di cui  al  comma  2  individua,  le  tipologie  dei  dati
trattati, gli interessati, le operazioni di  trattamento  eseguibili,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione  e  prevede
le  garanzie  appropriate  per  i  diritti  e   le   liberta'   degli
interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui
al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno. 
  Art. 2-novies  (Trattamenti  disciplinati  dalla  Presidenza  della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica  e
dalla Corte costituzionale). -  1.  Le  disposizioni  degli  articoli
2-sexies, 2-septies  e  2-octies  del  presente  decreto  legislativo
recano   principi   applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di  cui
agli articoli 9, paragrafo 1,  e  10  del  Regolamento,  disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. 
  Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I  dati  personali
trattati in violazione  della  disciplina  rilevante  in  materia  di
trattamento dei dati personali non possono essere  utilizzati,  salvo
quanto previsto dall'articolo 160-bis. 
  Capo     III (Disposizioni     in      materia      di      diritti
dell'interessato) - Art.   2-undecies   (Limitazioni    ai    diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta  al  titolare
del trattamento ovvero con reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del
Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare  un
pregiudizio effettivo e concreto: 
    a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di riciclaggio; 
    b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 
    c)  all'attivita'   di   Commissioni   parlamentari   d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; 
    d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,  diverso  dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione  di  legge,
per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti,  al  controllo  degli  intermediari  e  dei
mercati creditizi  e  finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro
stabilita'; 
    e)   allo   svolgimento   delle   investigazioni   difensive    o
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
    f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai
sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,  l'illecito  di  cui  sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  c),  si  applica  quanto
previsto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla  legge  o  dalle
norme istitutive della Commissione d'inchiesta. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere  a),  b),  d)  e)  ed  f)  i
diritti di cui al medesimo comma sono esercitati  conformemente  alle
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il  settore,  che
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di  cui
all'articolo  23,  paragrafo  2,  del  Regolamento.  L'esercizio  dei
medesimi diritti puo', in ogni caso,  essere  ritardato,  limitato  o
escluso   con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti  in  cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi  dell'interessato,  al
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma  1,  lettere  a),
b), d), e) ed f). In tali casi, i  diritti  dell'interessato  possono
essere esercitati anche tramite il Garante con le  modalita'  di  cui
all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante  informa  l'interessato
di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di  aver  svolto  un
riesame, nonche' del diritto  dell'interessato  di  proporre  ricorso
giurisdizionale. Il titolare del  trattamento  informa  l'interessato
delle facolta' di cui al presente comma. 
  Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia).  -  1.  In
applicazione  dell'articolo  23,  paragrafo  1,   lettera   f),   del
Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
per ragioni di giustizia nell'ambito  di  procedimenti  dinanzi  agli
uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio
superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle
magistrature speciali  o  presso  il  Ministero  della  giustizia,  i
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da  12  a  22  e  34  del
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita'  previste
dalle disposizioni di  legge  o  di  Regolamento  che  regolano  tali
procedimenti, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  23,
paragrafo 2, del Regolamento. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'esercizio  dei  diritti  e
l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento possono, in  ogni  caso,  essere  ritardati,  limitati  o
esclusi,  con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato,  per
salvaguardare l'indipendenza della magistratura  e  dei  procedimenti
giudiziari. 
  3. Si applica l'articolo  2-undecies,  comma  3,  terzo,  quarto  e
quinto periodo. 
  4. Ai fini  del  presente  articolo  si  intendono  effettuati  per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali  correlati  alla
trattazione giudiziaria di affari e di  controversie,  i  trattamenti
effettuati in materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale di magistratura, nonche' i trattamenti  svolti  nell'ambito
delle  attivita'  ispettive  su  uffici  giudiziari.  Le  ragioni  di
giustizia     non     ricorrono     per     l'ordinaria     attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
e' pregiudicata la segretezza  di  atti  direttamente  connessi  alla
trattazione giudiziaria di procedimenti. 
  Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1.  I
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento  riferiti  ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a  tutela  dell'interessato,
in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli  di
protezione. 
  2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1  non  e'  ammesso  nei
casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta
di servizi della  societa'  dell'informazione,  l'interessato  lo  ha
espressamente  vietato  con  dichiarazione  scritta   presentata   al
titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. 
  3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei  diritti
di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e  deve  essere
specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio
soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 
  4. L'interessato ha in  ogni  momento  il  diritto  di  revocare  o
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 
  5.  In  ogni  caso,  il   divieto   non   puo'   produrre   effetti
pregiudizievoli per  l'esercizio  da  parte  dei  terzi  dei  diritti
patrimoniali che derivano dalla morte  dell'interessato  nonche'  del
diritto di difendere in giudizio i propri interessi. 
  Capo IV (Disposizioni relative al titolare  del  trattamento  e  al
responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione  di
funzioni e compiti a soggetti designati).  -  1.  Il  titolare  o  il
responsabile del trattamento  possono  prevedere,  sotto  la  propria
responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo,  che
specifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di   dati
personali  siano  attribuiti   a   persone   fisiche,   espressamente
designate, che operano sotto la loro autorita'. 
  2. Il titolare o il responsabile  del  trattamento  individuano  le
modalita' piu' opportune per  autorizzare  al  trattamento  dei  dati
personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta. 
  Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con  riguardo
ai trattamenti svolti per l'esecuzione di  un  compito  di  interesse
pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo
35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base  di  quanto  disposto
dall'articolo  36,  paragrafo  5,  del  medesimo  Regolamento  e  con
provvedimenti di carattere generale adottati  d'ufficio,  prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,  che  il  titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare. 
  Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati  per  i
trattamenti effettuati  dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio
delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione  dati  e'
designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del  capo
IV del  Regolamento,  anche  in  relazione  ai  trattamenti  di  dati
personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle
loro funzioni. 
  Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). -  1.
L'organismo nazionale  di  accreditamento  di  cui  all'articolo  43,
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di
accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n.  765/2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  luglio  2008,  fatto
salvo  il  potere  del  Garante   di   assumere   direttamente,   con
deliberazione pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti  da  parte
dell'Ente unico nazionale  di  accreditamento,  l'esercizio  di  tali
funzioni,  anche  con  riferimento  a  una  o   piu'   categorie   di
trattamenti.». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'
          citato nelle note alle premesse.