Art. 13 
 
Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche
                               - AINOP 
 
  1. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche,  di
seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni: 
    a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; 
    b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; 
    c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS; 
    d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; 
    e) aeroporti; 
    f) dighe e acquedotti; 
    g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; 
    h) porti e infrastrutture portuali; 
    i) edilizia pubblica. 
  2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove
sono indicati, per ogni opera pubblica: 
    a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica
del contesto e delle evoluzioni territoriali; 
    b) i  dati  amministrativi  riferiti  ai  costi  sostenuti  e  da
sostenere; 
    c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo  della
sicurezza; 
    d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attivita' di
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
    e)  la  collocazione  dell'opera  rispetto  alla  classificazione
europea; 
    f) i finanziamenti; 
    g) lo stato dei lavori; 
    h) la documentazione fotografica aggiornata; 
    i) il monitoraggio costante  dello  stato  dell'opera  anche  con
applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare; 
    l)  il  sistema  informativo  geografico  per  la  consultazione,
l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto
territoriale. 
  3. Sulla base del principio di  unicita'  dell'invio  di  cui  agli
articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i dati  e  le
informazioni di cui al presente articolo gia'  rilevati  dalla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono
forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di  cui  al  comma  5
regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi. 
  4. Le Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  gli
enti  locali,   l'ANAS,   Rete   Ferroviaria   Italiana   S.p.A.,   i
concessionari  autostradali,  i  concessionari  di   derivazioni,   i
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente  nazionale
per l'aviazione civile, le autorita' di sistema portuale e logistico,
l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo  gestiscono
o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica  o  all'esecuzione  di
lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati  in  proprio  possesso
per la redazione di un documento identificativo,  contenente  i  dati
tecnici,  amministrativi  e  contabili,  relativi  a  ciascuna  opera
pubblica presente sul  territorio  nazionale.  Sulla  base  dei  dati
forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola  opera
pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera  univoca
l'opera  medesima  riportandone  le  caratteristiche   essenziali   e
distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa  in
esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A  ciascuna
opera pubblica, identificata tramite il  Codice  IOP,  sono  riferiti
tutti  gli  interventi  di   investimento   pubblico,   realizzativi,
manutentivi, conclusi o in  fase  di  programmazione,  progettazione,
esecuzione, che insistono in tutto  o  in  parte  sull'opera  stessa,
tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto  (CUP),
di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3.  L'AINOP,
attraverso la relazione istituita fra  Codice  IOP  e  CUP,  assicura
l'interoperabilita' con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale
dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al  comma  4
rendono disponibili i servizi informatici di  rispettiva  titolarita'
per la condivisione dei dati e delle informazioni  nel  rispetto  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  mediante  la  cooperazione
applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalita'  definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  ai  sensi  dell'articolo  3  del
medesimo decreto legislativo n. 281  del  1997,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'inserimento e' completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e'
aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e
di condivisione dei dati. 
  6. Gli enti e le amministrazioni che  a  qualsiasi  titolo  operano
attivita' di vigilanza sull'opera effettuano  il  monitoraggio  dello
stato di attuazione degli interventi,  identificati  con  i  relativi
CUP, insistenti sulle opere pubbliche,  identificate  con  il  Codice
IOP,  e  delle  relative  risorse   economico-finanziarie   assegnate
utilizzando  le  informazioni  presenti  nella  BDAP,   che   vengono
segnalate dai  soggetti  titolari  degli  interventi,  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  7. L'AINOP,  gestito  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e  degli
indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  Generale  dello
Stato e dall'ANSFISA, per la  generazione  dei  codici  IOP,  per  il
relativo    corredo     informativo,     per     l'integrazione     e
l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella BDAP, tramite
il CUP, e per l'integrazione  nella  Piattaforma  digitale  nazionale
dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e' messo a disposizione ed e' consultabile  anche  in  formato
open data, con le modalita'  definite  con  il  decreto  ministeriale
indicato al comma  5,  prevedendo  la  possibilita'  di  raccogliere,
mediante apposita sezione, segnalazioni da  sottoporre  agli  enti  e
amministrazioni  che  a  qualsiasi  titolo  esercitano  attivita'  di
vigilanza sull'opera. 
  8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in  considerazione  la  necessita'
urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado
di efficienza delle opere pubbliche, in  particolare  per  i  profili
riguardanti la sicurezza, anche tramite  le  informazioni  rivenienti
dal  Sistema  di  monitoraggio  dinamico  per  la   sicurezza   delle
infrastrutture stradali e autostradali di  cui  all'articolo  14.  Le
informazioni contenute nell'AINOP  consentono  di  pervenire  ad  una
valutazione complessiva sul livello di  sicurezza  delle  opere,  per
agevolare  il  processo  di  programmazione  e  finanziamento   degli
interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e
del grado di priorita' dei medesimi. 
  9.  Al  fine  di  assistere   i   lavori   di   istruttoria   della
programmazione   e   del   finanziamento    degli    interventi    di
riqualificazione  o  di  manutenzione  delle  opere  pubbliche,  alla
struttura   servente   del   Comitato   interministeriale   per    la
programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, e alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  presso  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  e'  garantito  l'accesso
all'AINOP, tramite modalita' idonee a consentire i citati  lavori  di
istruttoria. 
  10. Per le spese derivanti dalle previsioni del  presente  articolo
e' autorizzata la  spesa  di  euro  300.000  per  l'anno  2018,  euro
1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere  dall'anno  2020
si provvede ai sensi dell'articolo 45.