Art. 14 
 
 
Sistema   di   monitoraggio   dinamico   per   la   sicurezza   delle
infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' 
  e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti
sovraintende alla realizzazione e gestione, in via  sperimentale,  di
un  sistema  di  monitoraggio  dinamico   da   applicare   a   quelle
infrastrutture  stradali  e  autostradali,  quali  ponti,   viadotti,
rilevati, cavalcavia e  opere  similari,  individuate  dal  Ministero
stesso con apposito decreto e che presentano condizioni di criticita'
connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che  a
qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali
individuate dal Ministero  forniscono  al  Ministero  stesso  i  dati
occorrenti per  l'inizializzazione  e  lo  sviluppo  del  sistema  di
monitoraggio  dinamico,  dotandosi  degli  occorrenti  apparati   per
operare  il  controllo  strumentale  costante  delle  condizioni   di
sicurezza  delle  infrastrutture  stesse.  Il   citato   Sistema   di
monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture  stradali
e autostradali in condizioni  di  criticita'  reca  l'identificazione
delle opere soggette a monitoraggio tramite il  Codice  IOP,  di  cui
all'articolo 13. 
  2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1,  di
durata pari a dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  previa  intesa  con  la  Conferenza  Unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  ai
sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto  legislativo  n.  281  del
1997, sono definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a
qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture  stradali  e  autostradali
forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operativita' a
regime   del   sistema   di   monitoraggio    dinamico,    attraverso
l'utilizzazione  degli   occorrenti   apparati   per   il   controllo
strumentale   costante   delle   condizioni   di   sicurezza    delle
infrastrutture stesse. 
  3.  Ai  fini  dell'implementazione  del  sistema  di   monitoraggio
dinamico  per  la   sicurezza   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali che presentano condizioni di  criticita',  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo  delle
piu'  avanzate  ed   efficaci   tecnologie,   anche   spaziali,   per
l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse. 
  4.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  conservazione  di  cui  agli
articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del  paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali  adotta  un  piano  straordinario
nazionale  di  monitoraggio  e  conservazione  dei   beni   culturali
immobili, che definisce i criteri per l'individuazione  dei  beni  da
sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti  interventi  conservativi,
nonche' i necessari ordini di priorita' dei  controlli,  anche  sulla
base  di  specifici  indici  di  pericolosita'  territoriale   e   di
vulnerabilita' individuale degli immobili, e i sistemi  di  controllo
strumentale da utilizzare nonche'  le  modalita'  di  implementazione
delle  misure  di  sicurezza,  conservazione  e  tutela.  Agli  oneri
derivanti dalle attivita' di cui  al  presente  comma,  pari  a  euro
10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  1,  comma  9,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2  e  3,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018,  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre  2017,  n.
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