Art. 15 
 
Assunzione di personale presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
                            dei trasporti 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente  esercizio  delle
attivita'  previste  dal  presente  decreto,  garantendo,   altresi',
l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con particolare  riferimento  alla  sicurezza  della
circolazione  stradale  e  delle  infrastrutture,  ivi  compresa   la
vigilanza  ed  il  controllo  delle  grandi  dighe,  e'   autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019,  presso
il predetto Ministero, di 110 unita' di personale, con prevalenza  di
personale di profilo tecnico per una percentuale almeno  pari  al  70
per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90
unita' di personale da inquadrare nella  seconda  fascia  retributiva
della II area. 
  2. Le assunzioni di cui al comma  1  sono  effettuate,  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica,  in  aggiunta  alle  percentuali  di
assunzione previste  dall'articolo  1,  comma  227,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  per  l'anno  2019.  La  dotazione  organica
relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e'   conseguentemente   rimodulata,   garantendo   la
neutralita' finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, anche tenendo conto di  quanto  disposto  nell'articolo  1,
commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici,
tenuto conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge  n.  101
del 2013. Resta ferma la facolta' di avvalersi  della  previsione  di
cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24  dicembre
2003, n. 350. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1  pari  a  euro  7.257.000  annui  a
decorrere dall'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 6.660.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
2, da riassegnare  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013,  che  restano
acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario; 
    b) quanto a  597.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a
carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma  1,
lettere b) e c), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n.  136,  che  resta  acquisita,  per
detto importo, al bilancio dello Stato.