Art. 16 
 
Competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni
          in materia di tariffe e di sicurezza autostradale 
 
  1. Al decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo  le  parole  «nuove
concessioni», sono inserite le seguenti: «nonche' per quelle  di  cui
all'articolo 43, comma 1»; 
    b) all'articolo 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere
del CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  per  i
profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»; 
    c) all'articolo 43, dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Nei casi di cui  ai  commi  1  e  2  il  concedente,  sentita
l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei
criteri  di  determinazione  delle  tariffe,  anche  con  riferimento
all'effettivo stato di attuazione degli investimenti gia' inclusi  in
tariffa.». 
  2. Ai fini della prosecuzione  degli  interventi  di  ripristino  e
messa in sicurezza sulla  tratta  autostradale  A24  e  A25,  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2018»  sono
inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» e le
parole «l'anno 2021 e di 8 milioni di  euro  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli  anni  2021,  2022,  2023,
2024 e 2025»; 
    b) al secondo periodo, dopo le  parole  «per  l'anno  2018»  sono
inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019»; 
    c) le parole  «58  milioni  di  euro»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»; 
    d) il terzo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Il  medesimo
Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  programmazione  2014-2020,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2021
al 2025. Il CIPE provvede alla  conseguente  rimodulazione  a  valere
sulle assegnazioni per interventi gia'  programmati  nell'ambito  dei
Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui
alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016.».