Art. 12 
 
    Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli enti locali che  prestano  servizi  di  accoglienza  per  i
titolari di protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non
accompagnati, che beneficiano del  sostegno  finanziario  di  cui  al
comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche  i
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma  2,
lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora  non  accedano  a
sistemi di protezione specificamente dedicati.»; 
  b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di  cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
  c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei  richiedenti  asilo,
dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con  permesso  umanitario»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
  d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per  minori
stranieri non accompagnati». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
  1) al comma 2, le parole  «agli  articoli  6,  9,  11  e  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»; 
  2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono  sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»; 
  b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo  16,»
fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 16.»; 
  c) all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato; 
  d) all'articolo 11: 
  1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9  e
14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui  all'articolo
9,»; 
  2) al comma 3, le parole «nelle strutture di  cui  all'articolo  9»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei  centri
di cui all'articolo 9»; 
  e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture  di  cui  agli
articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti:  «strutture  di
cui agli articoli 9 e 11.»; 
  f) all'articolo 14: 
  1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla  fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
alle  misure  di  accoglienza  di  cui  al   presente   decreto,   il
richiedente, al momento della presentazione della  domanda,  dichiara
di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»; 
  4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi  del  comma  1»
sono soppresse; 
  5) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente:  «Art.
14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»; 
    g) all'articolo 15: 
  1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  2) la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente:  «Art.
15. Individuazione della struttura di accoglienza»; 
    h) all'articolo 17: 
  1) il comma 4 e' abrogato; 
  2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»; 
    i) all'articolo 20: 
  1)  al  comma  1,  le  parole  da  «Ferme  restando»  fino  a   «il
Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Dipartimento per le liberta' civili»; 
  2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»; 
  l) all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato; 
  m)  all'articolo  22-bis,  al  comma  3,  il  secondo  periodo   e'
soppresso; 
  n) all'articolo 23: 
  1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»; 
  2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9,  11  e  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11». 
  3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
o in una struttura del sistema  di  protezione  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse; 
  b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  18  agosto
2015, n. 142,». 
  4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione  per  richiedenti  asilo,
rifugiati e minori stranieri non accompagnati»  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
in disposizioni di legge o di regolamento,  si  intendono  sostituite
dalla seguente: «Sistema di protezione  per  titolari  di  protezione
internazionale e  per  minori  stranieri  non  accompagnati»  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni. 
  5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di  protezione  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  rimangono  in
accoglienza  fino  alla  scadenza  del  progetto   in   corso,   gia'
finanziato. 
  6. I titolari di protezione  umanitaria  presenti  nel  Sistema  di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
rimangono in accoglienza fino alla  scadenza  del  periodo  temporale
previsto dalle  disposizioni  di  attuazione  sul  funzionamento  del
medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la  scadenza  del
progetto di accoglienza. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.