Art. 8 Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.». 2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».