Art. 9 Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale; d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale; e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»; b) all'articolo 28-bis: 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni. 1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»; 2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata; 3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse; c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato; d) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»; e) all'articolo 35-bis: 1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»; 2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.