Art. 10 Riduzione dei requisiti tecnici 1. Alle unita' navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all'allegato I e' consentita la riduzione dei requisiti tecnici di cui all'allegato II e delle disposizioni amministrative di cui all'allegato V, limitatamente agli elementi di cui all'allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici e' prevista con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa consultazione della Commissione europea. 2. La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dai certificati di cui agli articoli 8 e 9. 3. L'amministrazione notifica la riduzione dei requisiti tecnici alla Commissione europea almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.