Art. 10 
 
                   Riduzione dei requisiti tecnici 
 
  1.  Alle  unita'  navali  che  effettuano  la  navigazione  interna
esclusivamente  nelle  vie  navigabili  interne  nazionali   di   cui
all'allegato I e' consentita la riduzione dei  requisiti  tecnici  di
cui all'allegato  II  e  delle  disposizioni  amministrative  di  cui
all'allegato V, limitatamente agli elementi di cui  all'allegato  IV.
La riduzione dei  requisiti  tecnici  e'  prevista  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
previa consultazione della Commissione europea. 
  2. La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dai certificati
di cui agli articoli 8 e 9. 
  3. L'amministrazione notifica la riduzione  dei  requisiti  tecnici
alla Commissione europea almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1.