Art. 11 
 
                               Deroghe 
 
  1. Ferma restando la necessita' di mantenere un adeguato livello di
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
proprio provvedimento, d'intesa  con  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della navigazione
interna  nazionale,  in  quanto  costituita  da  vie  navigabili  non
collegate, per via navigabile interna,  alla  rete  navigabile  degli
altri Stati membri  dell'Unione  europea,  puo'  autorizzare  deroghe
all'applicazione  delle  norme  di  ordine  tecnico  contenute  negli
allegati del presente decreto per percorsi entro una zona  geografica
limitata o all'interno di zone portuali. 
  2.  L'autorita'  competente  di  cui  all'allegato  VI  annota  nel
certificato europeo della navigazione interna  e,  laddove  previsto,
nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 le deroghe di  cui  al
comma 1 e le deroghe di cui agli atti di esecuzione della Commissione
europea  previsti  dagli  articoli  25  e  26  della  direttiva  (UE)
2016/1629. 
  3. L'amministrazione notifica le deroghe autorizzate ai  sensi  del
comma 1 alla Commissione europea. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE) 2016/1629,  si
          veda nelle note alle premesse.