Art. 11 Deroghe 1. Ferma restando la necessita' di mantenere un adeguato livello di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della navigazione interna nazionale, in quanto costituita da vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri dell'Unione europea, puo' autorizzare deroghe all'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati del presente decreto per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuali. 2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI annota nel certificato europeo della navigazione interna e, laddove previsto, nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 le deroghe di cui al comma 1 e le deroghe di cui agli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629. 3. L'amministrazione notifica le deroghe autorizzate ai sensi del comma 1 alla Commissione europea.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti della direttiva (UE) 2016/1629, si veda nelle note alle premesse.