Art. 12 
 
      Certificato provvisorio europeo della navigazione interna 
 
  1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI  puo'  rilasciare,
dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta  del
proprietario,  dell'armatore,   o   del   loro   rappresentante,   un
certificato provvisorio europeo della navigazione interna  all'unita'
navale che: 
    a) con l'autorizzazione di una delle autorita' competenti di  cui
all'allegato VI, effettua un viaggio per il rilascio del  certificato
europeo della navigazione interna; 
    b)  ha  smarrito  o  danneggiato  il  certificato  europeo  della
navigazione interna  o  cui  e'  stato  temporaneamente  revocato  lo
stesso; 
    c) a seguito di visita tecnica con esito positivo, e'  in  attesa
di rilascio o di rinnovo del certificato  europeo  della  navigazione
interna; 
    d) non soddisfa i requisiti previsti per ottenere il  certificato
europeo della navigazione interna; 
    e) avendo subito danni, non mantiene la conformita' ai  requisiti
previsti per il rilascio del certificato  europeo  della  navigazione
interna; 
    f) beneficia di una deroga agli allegati  II  e  V  conformemente
agli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629, in attesa della
adozione dei pertinenti atti di esecuzione da parte della Commissione
europea. 
  2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI  puo'  rilasciare,
dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta  del
proprietario, o del suo rappresentante,  il  certificato  di  cui  al
comma 1 a un galleggiante e a un impianto galleggiante, nel  caso  in
cui l'ente competente in materia di trasporti speciali, in base  alle
disposizioni in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  interna,
subordina  l'autorizzazione  a  effettuare  un   trasporto   speciale
all'ottenimento di detto certificato. 
  3. Nel  certificato  di  cui  al  comma  1,  rilasciato  a  seguito
dell'accertata  sicura  idoneita'  alla  navigabilita'  delle  unita'
navali, degli impianti galleggianti e dei galleggianti, sono inserite
le prescrizioni dettate dall'autorita' competente di cui all'allegato
VI. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato  VII,  ha
validita': 
    a) per un solo viaggio specifico da  compiere  entro  un  termine
congruo non superiore a un  mese  nei  casi  previsti  dal  comma  1,
lettere a), d) ed e), e dal comma 2; 
    b) non superiore a due  mesi  nei  casi  previsti  dal  comma  1,
lettere b) e c). 
  4. Nel caso previsto  dal  comma  1,  lettera  f),  il  certificato
provvisorio europeo della navigazione interna e' valido per sei  mesi
e  puo'  essere  prorogato  per  periodi  di  sei  mesi  finche'   la
Commissione europea non adotta i propri atti di  esecuzione  previsti
dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE) 2016/1629,  si
          veda nelle note alle premesse.