Art. 13 
 
   Sostituzione del certificato europeo della navigazione interna 
 
  1. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei  certificati  di
cui agli articoli 8, 9 e 12, l'autorita' competente che ha rilasciato
il certificato originale provvede al rilascio del  duplicato,  previa
acquisizione, dal proprietario, dall'armatore  dell'unita'  navale  o
dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme  della
denuncia presentata alle istituzioni competenti. 
  2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del  certificato  di
cui  all'articolo  12  relativo  ai  galleggianti  e  agli   impianti
galleggianti, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato
originale provvede al rilascio del  duplicato,  previa  acquisizione,
dal proprietario o dal suo  rappresentante,  dell'originale  o  della
copia conforme della denuncia di cui al comma 1. 
  3. Nel caso in cui  i  certificati  sono  danneggiati,  l'autorita'
competente che li ha rilasciati provvede al rilascio  del  duplicato,
previa  restituzione  del  certificato  danneggiato.  Il  certificato
sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.