Art. 13 Sostituzione del certificato europeo della navigazione interna 1. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore dell'unita' navale o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di cui all'articolo 12 relativo ai galleggianti e agli impianti galleggianti, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario o dal suo rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui i certificati sono danneggiati, l'autorita' competente che li ha rilasciati provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato. Il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.