Art. 15 Riconoscimento di certificati di navigabilita' interna emessi da Paesi terzi 1. Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilita' tra l'Unione europea e i Paesi terzi, le unita' navali dei Paesi terzi possono effettuare navigazione interna nel territorio nazionale, a condizione che il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presentino una istanza all'autorita' competente di cui all'allegato VI per il riconoscimento del certificato di navigabilita', o sottopongano l'unita' navale a visita tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna. 2. Il certificato di navigabilita' debitamente riconosciuto o il certificato europeo della navigazione interna sono tenuti a bordo.