Art. 15 
 
Riconoscimento di certificati  di  navigabilita'  interna  emessi  da
                             Paesi terzi 
 
  1.  Nell'attesa  che  siano  conclusi  accordi  di   riconoscimento
reciproco dei certificati di navigabilita' tra l'Unione europea  e  i
Paesi terzi, le unita' navali  dei  Paesi  terzi  possono  effettuare
navigazione interna nel territorio nazionale,  a  condizione  che  il
proprietario, l'armatore, o il loro  rappresentante,  presentino  una
istanza all'autorita'  competente  di  cui  all'allegato  VI  per  il
riconoscimento  del  certificato  di  navigabilita',  o  sottopongano
l'unita' navale a visita tecnica ai sensi dell'articolo 6,  comma  4,
per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna. 
  2. Il certificato di navigabilita' debitamente  riconosciuto  o  il
certificato europeo della navigazione interna sono tenuti a bordo.