Art. 16 
 
                      Registro dei certificati 
 
  1.  L'autorita'  competente  di  cui  all'allegato  VI  detiene  un
registro,  conforme  all'allegato  VIII,  di  tutti   i   certificati
rilasciati o rinnovati ai sensi  del  presente  decreto,  secondo  le
disposizioni amministrative di cui all'articolo 2.17 dell'allegato V.