Art. 6 
 
            Attivita' di accertamento e di certificazione 
 
  1. L'attivita'  di  accertamento  e  di  certificazione  e'  svolta
secondo  le  disposizioni   del   presente   decreto   dall'autorita'
competente  di  cui   all'allegato   VI   mediante   la   Commissione
territoriale della navigazione interna di cui all'articolo 7. 
  2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI, in occasione  del
rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati previsti  dagli
articoli 8, 9 e 12, si assicura che le  unita'  navali  addette  alla
navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici  del  presente
decreto. 
  3. L'autorita'  competente  di  cui  all'allegato  VI,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 2.03 dell'allegato V, sottopone  le
unita' navali addette alla navigazione interna alle  seguenti  visite
tecniche: 
    a) visita iniziale; 
    b) visita di rinnovo; 
    c) visita addizionale; 
    d) visita volontaria. 
  4. La visita iniziale e' effettuata preventivamente alla  messa  in
servizio dell'unita' navale ed e' propedeutica al rilascio  da  parte
dell'autorita' competente di  cui  all'allegato  VI  del  certificato
europeo della navigazione interna di cui all'articolo 8,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 2.03, comma 2, dell'allegato V.  La
visita e' intesa a verificare che l'unita' e' conforme  ai  requisiti
previsti dall'allegato II e alle disposizioni amministrative  di  cui
all'allegato V. 
  5. La visita di rinnovo e'  effettuata  prima  della  scadenza  del
certificato europeo della  navigazione  interna  e  ha  lo  scopo  di
verificare  che  l'unita'  navale  continua  a  essere  conforme   ai
requisiti di cui all'articolo 5. 
  6.  La   visita   addizionale   e'   immediatamente   chiesta   dal
proprietario,  dall'armatore,  o  dal  loro  rappresentante,  ed   e'
effettuata: 
    a) ogni volta che si verifica  un  sinistro  o  si  manifesta  un
difetto  che   possa   compromettere,   a   giudizio   dell'autorita'
competente,  la  sicurezza   dell'unita'   navale,   l'efficienza   o
l'integrita' dei mezzi di  salvataggio  o  di  altri  apparati  della
stessa; 
    b)  ogni  volta  che  l'unita'  navale  subisce   riparazioni   o
innovazioni importanti incidenti sulla conformita'  della  stessa  ai
requisiti tecnici di  cui  all'allegato  II  riguardanti  la  propria
integrita'  strutturale,  navigabilita',  manovrabilita'  o  le   sue
caratteristiche specifiche; 
    c) quando, nel caso di gravi avarie subite dall'unita'  navale  o
per notevoli mutamenti apportati allo scafo  o  ai  macchinari  della
medesima, vengono  meno  i  requisiti  in  base  ai  quali  e'  stato
rilasciato  il  certificato  europeo  della  navigazione  interna  in
vigore; 
    d) dopo un  periodo  di  disarmo  dell'unita'  navale  di  durata
superiore a un anno, al  fine  di  accertare  il  mantenimento  delle
condizioni di sicurezza e  navigabilita'  attestate  dal  certificato
della navigazione interna in vigore. 
  7. La visita di cui al comma 6 e' eseguita in modo da garantire che
il sinistro di cui alla lettera a) non ha comportato alcun  danno  ai
fini  della  sicurezza  della  navigazione,  che  le  riparazioni   o
innovazioni siano state  effettivamente  compiute,  che  i  materiali
impiegati per le riparazioni e innovazioni e la loro esecuzione siano
soddisfacenti e che l'unita' navale risponda a tutte le  prescrizioni
del presente decreto. La visita prevede prove in navigazione. 
  8.  La  visita  volontaria   e'   effettuata   su   richiesta   del
proprietario,  dell'armatore   dell'unita'   navale,   o   del   loro
rappresentante, secondo  le  modalita'  stabilite  all'articolo  2.10
dell'allegato V. La visita e' intesa a verificare, laddove richiesto,
la conformita' dell'unita' navale  ai  requisiti  aggiuntivi  di  cui
all'allegato III e a quelli ridotti di cui all'articolo 10. 
  9. L'autorita' competente di cui  all'allegato  VI  puo'  esentare,
totalmente o parzialmente, le unita' navali dalle visite  di  cui  al
comma 3 se da un attestato valido,  rilasciato  da  un  organismo  di
classificazione di cui all'articolo 19, risulta che  l'unita'  navale
possiede, totalmente o  parzialmente,  i  requisiti  tecnici  di  cui
all'allegato II e rispetta totalmente o parzialmente le  disposizioni
amministrative di cui all'allegato V. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
procedure e  le  modalita'  delle  attivita'  di  accertamento  e  di
rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12.