Art. 7 
 
         Commissione territoriale della navigazione interna 
 
  1. Le visite tecniche di cui all'articolo 6  e  la  visita  di  cui
all'articolo  12,  comma  1,  sono   effettuate   dalla   Commissione
territoriale della navigazione interna,  istituita  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso  le  autorita'
competenti di cui all'allegato  VI,  secondo  quanto  disposto  dagli
articoli 2.03 e 2.10 dell'allegato V. La Commissione  effettua  anche
la visita di cui all'articolo 12, comma 2. 
  2. La Commissione di cui al comma 1  e'  presieduta  dal  direttore
dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente  competente
in relazione al luogo in cui l'unita' navale effettua la visita o  da
un funzionario, da lui delegato, ed e' composta da: 
    a) un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile; 
    b) un ingegnere o perito esperto in materia di costruzioni  delle
navi addette alla navigazione interna e delle loro macchine; 
    c) un capitano autorizzato. 
  3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'ufficio
della motorizzazione civile territorialmente competente. 
  4. I componenti della Commissione  durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere riconfermati. Per ciascun componente  e'  nominato  un
supplente. 
  5. All'atto del  conferimento  dell'incarico,  i  componenti  della
Commissione devono dichiarare preventivamente: 
    a) di non avere intrapreso alcuna attivita' che possa  essere  in
conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la  loro  integrita'
per quanto riguarda l'attivita' ispettiva; 
    b) di eseguire le visite tecniche con il massimo  dell'integrita'
professionale e della  competenza  tecnica  e  di  essere  liberi  da
qualsivoglia   pressione   o   incentivo,   soprattutto   di   ordine
finanziario, che puo' influenzare il proprio giudizio o  i  risultati
delle loro attivita' di ispezione. 
  6. All'atto delle visite tecniche di cui agli articoli 6  e  12,  i
componenti  della  Commissione  devono  dichiarare  di   non   essere
intervenuti nella progettazione, fabbricazione o  nella  costruzione,
nella commercializzazione  dell'unita'  navale,  del  galleggiante  e
dell'impianto galleggiante. 
  7. La Commissione di cui al comma 1 puo'  avvalersi,  ove  ritenuto
necessario, del supporto tecnico  e  scientifico  di  esperti,  anche
indicati dall'ufficio della  motorizzazione  civile  territorialmente
competente,  che  forniscono  contributi   su   questioni   tecniche,
scientifiche e giuridiche. 
  8. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 e'  attribuito
esclusivamente un rimborso spese da determinare con il decreto di cui
all'articolo 23, comma 3.