Art. 8 
 
            Certificato europeo della navigazione interna 
 
  1. Le unita' navali di cui all'articolo 2, comma 1, sono munite del
certificato   europeo   della   navigazione    interna,    rilasciato
dall'autorita' competente di cui all'allegato VI, secondo il  modello
previsto nell'allegato VII ed emesso conformemente alle  disposizioni
del presente decreto. Il certificato  e'  appropriato  alla  zona  di
navigazione, se la navigazione interessa  le  zone  navigabili  degli
Stati membri  dell'Unione  europea  previste  dall'articolo  4  della
direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli  allegati  III  e  IV.  Il
certificato e' tenuto a bordo dell'unita' navale. 
  2. Il certificato europeo della  navigazione  interna  puo'  essere
modificato secondo quanto stabilito dall'articolo 2.07  dell'allegato
V. 
  3.  Prima  dell'entrata  in   servizio   dell'unita'   navale,   il
proprietario,  l'armatore,  o  il  loro  rappresentante,  chiede   il
rilascio  del   certificato   europeo   della   navigazione   interna
all'autorita' competente di  cui  all'allegato  VI,  che  provvede  a
seguito di visita tecnica da effettuarsi ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 4. 
  4. L'autorita' competente  di  cui  all'allegato  VI  rilascia,  su
richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale,  o  del
loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna
alle unita'  navali  non  soggette  alle  disposizioni  del  presente
decreto  nel  caso  in  cui  queste  ultime  soddisfano  i  requisiti
stabiliti dall'allegato II e le disposizioni  amministrative  di  cui
all'allegato V. 
  5. L'eventuale  mancata  rispondenza  a  taluni  requisiti  tecnici
previsti nell'allegato II e alle disposizioni amministrative  di  cui
all'allegato V del  presente  decreto  e'  annotata  nel  certificato
europeo. Nel caso in cui  l'autorita'  competente  ritiene  che  tali
lacune non costituiscono un pericolo  palese,  l'unita'  navale  puo'
continuare a navigare fino a quando i componenti  o  le  parti  della
stessa di cui e' stata certificata la non  rispondenza  ai  requisiti
non siano sostituiti o modificati. I  componenti  o  le  parti  nuove
devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione  delle  parti
esistenti con parti identiche o parti  di  tecnologia  e  costruzione
equivalente nel corso di interventi di riparazione e di  manutenzione
periodici non  si  considerano  una  non  conformita'  ai  sensi  del
presente comma. 
  6.  Un  pericolo  palese,  ai  sensi  del  comma  5,  sussiste   in
particolare se non risultano rispettati i  requisiti  in  materia  di
robustezza   strutturale   della   costruzione,    navigabilita'    e
manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale  di
cui  all'allegato  II  e  le  disposizioni  amministrative   di   cui
all'allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V  non  vanno
considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese. 
  7. Il  proprietario,  l'armatore  dell'unita'  navale,  o  il  loro
rappresentante, chiede all'autorita' competente di  cui  all'allegato
VI il rinnovo del certificato europeo della navigazione interna prima
della scadenza del  suo  periodo  di  validita'.  Il  certificato  e'
rinnovato a seguito dell'ispezione di cui all'articolo  6,  comma  5,
intesa a verificare che l'unita' navale continua a essere conforme ai
requisiti tecnici del presente decreto. L'autorita' competente di cui
all'allegato VI  rinnova  il  certificato  secondo  quanto  stabilito
all'articolo 2.09 dell'allegato V. 
  8. A seguito della visita tecnica di cui all'articolo 6,  comma  6,
prima di un nuovo viaggio dell'unita' navale, e' rilasciato un  nuovo
certificato  europeo  della  navigazione  interna,  che   indica   le
caratteristiche tecniche dell'unita' navale,  oppure  il  certificato
esistente  e'  modificato  di  conseguenza.  Nel  caso  in   cui   il
certificato precedente e' stato rilasciato o rinnovato  in  un  altro
Stato membro  dell'Unione  europea,  l'autorita'  competente  di  cui
all'allegato VI informa, entro un mese dal rilascio  o  dal  rinnovo,
l'autorita'  dello  Stato  membro  dell'Unione  europea   che   aveva
proceduto al primo rilascio o rinnovo. 
  9.  Al  momento  del  rilascio  del   certificato   europeo   della
navigazione interna, l'autorita' competente di  cui  all'allegato  VI
verifica che non siano stati gia' rilasciati validi certificati della
navigazione interna  da  parte  di  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea nonche' validi certificati di cui all'articolo  9,  comma  1,
del presente decreto. 
  10.  Il  periodo  di  validita'  del  certificato   europeo   della
navigazione interna rilasciato alle unita' navali  nuove  e'  fissato
dall'autorita' competente di cui all'allegato VI e non supera: 
    a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unita' veloci; 
    b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unita' navale. 
  11.  Il  periodo  di  validita'  del  certificato   europeo   della
navigazione interna e' annotato sul certificato. 
  12. In via eccezionale e per singoli casi,  su  richiesta  motivata
del  proprietario,  dell'armatore  dell'unita'  navale,  o  del  loro
rappresentante,  la   validita'   del   certificato   europeo   della
navigazione  interna  puo'  essere  prorogata  senza  visita  tecnica
dell'autorita' competente di cui all'allegato VI.  La  proroga  della
validita' e' indicata su detto certificato, secondo quanto  stabilito
dall'articolo 2.09 dell'allegato V, e non puo' essere superiore a sei
mesi dalla data di rilascio. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE) 2016/1629,  si
          veda nelle note alle premesse.