Art. 9 
 
     Certificato supplementare europeo della navigazione interna 
 
  1. Le unita' navali munite di un certificato valido  rilasciato  ai
sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la  navigazione
sul Reno, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione  interna
nelle vie navigabili indicate nell'allegato I  senza  necessita'  del
certificato di cui all'articolo 8. 
  2. Le unita' navali provviste del certificato di cui al comma 1 che
intendono usufruire della riduzione dei  requisiti  tecnici  prevista
dall'articolo 10 sono munite di un certificato supplementare  europeo
della navigazione interna, rilasciato su richiesta del  proprietario,
dell'armatore  dell'unita'  navale,  o   del   loro   rappresentante,
dall'autorita' competente di cui all'allegato VI secondo  il  modello
previsto nell'allegato VII e da tenersi a bordo, su presentazione del
certificato previsto dalla Convenzione per la  navigazione  sul  Reno
nella sua versione aggiornata e alle condizioni di  cui  all'articolo
10.