Art. 2
Misure penali di comunita'
1. Sono misure penali di comunita' l'affidamento in prova al
servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare,
la detenzione domiciliare, la semiliberta', l'affidamento in prova in
casi particolari.
2. Le misure penali di comunita' sono disposte quando risultano
idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalita', un
proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il
pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta
altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di
intervento educativo.
3. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, ai fini della
concessione delle misure penali di comunita' e dei permessi premio e
per l'assegnazione al lavoro esterno si applica l'articolo 4-bis,
commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
4. Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati
dell'osservazione e della valutazione della personalita' del
minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'eta' e del
grado di maturita', del contesto di vita e di ogni altro elemento
utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento
educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e
dei percorsi formativi in atto.
5. Nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di
garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della
liberta' personale.
6. La durata delle misure penali di comunita' e' corrispondente
alla durata della pena da eseguire.
7. L'esecuzione delle misure penali di comunita' avviene
principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto
delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in
ogni caso, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere
collegamenti con la criminalita' organizzata.
8. Con l'applicazione delle misure puo' essere disposto il
collocamento del minorenne in comunita' pubbliche o del privato
sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le
comunita' possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni
sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.
9. Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunita',
l'osservazione e' svolta dall'ufficio di servizio sociale per i
minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari,
psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari
territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con
il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di
appartenenza. Il tribunale di sorveglianza puo' disporre
approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici
territoriali.
10. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul
contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone
con cui il minorenne convive e sull'idoneita' del domicilio indicato
per l'esecuzione della misura.
11. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli
interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o
di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di
una misura penale di comunita'.
12. Le disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale,
sulla detenzione domiciliare e sulla semiliberta' di cui alla legge
26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche'
sull'affidamento in casi particolari previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in
quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunita' di cui al
presente decreto.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'art.
58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter
del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste,
delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630
del codice penale, all'art. 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, all'art. 291-quater del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi
previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo
la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art.
116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'art. 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
all'art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del codice
penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e
609-undecies del codice penale solo sulla base dei
risultati dell'osservazione scientifica della personalita'
condotta collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma
dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'art. 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
della concessione dei benefici ai detenuti e internati per
i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e
609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli
609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in
danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o
il tribunale di sorveglianza valuta la positiva
partecipazione al programma di riabilitazione specifica di
cui all'art. 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale
di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni
dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi
trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
competente in relazione al luogo di detenzione o
internamento, l'attualita' di collegamenti con la
criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle
procedure previste dai commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272:
«Art. 10 (Organizzazione delle comunita'). - 1. Per
l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, i centri per la giustizia minorile
stipulano convenzioni con comunita' pubbliche e private,
associazioni e cooperative che operano in campo
adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla
regione competente per territorio. Possono altresi'
organizzare proprie comunita', anche in gestione mista con
enti locali.
2. L'organizzazione e la gestione delle comunita' deve
rispondere ai seguenti criteri:
a) organizzazione di tipo familiare, che preveda
anche la presenza di minorenni non sottoposti a
procedimento penale e capienza non superiore alle dieci
unita', tale da garantire, anche attraverso progetti
personalizzati, una conduzione e un clima educativamente
significativi;
b) utilizzazione di operatori professionali delle
diverse discipline;
c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate
e utilizzazione delle risorse del territorio.
3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia possono essere distaccati presso comunita'
e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di
collaborazione interdisciplinare.».
Per il titolo della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi
nelle note all'art. 1.
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O.