Art. 2 
 
                     Misure penali di comunita' 
 
  1. Sono misure  penali  di  comunita'  l'affidamento  in  prova  al
servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione  domiciliare,
la detenzione domiciliare, la semiliberta', l'affidamento in prova in
casi particolari. 
  2. Le misure penali di comunita'  sono  disposte  quando  risultano
idonee  a  favorire  l'evoluzione  positiva  della  personalita',  un
proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi  sia  il
pericolo che il condannato si  sottragga  all'esecuzione  o  commetta
altri reati.  Tutte  le  misure  devono  prevedere  un  programma  di
intervento educativo. 
  3. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma  1,  ai  fini  della
concessione delle misure penali di comunita' e dei permessi premio  e
per l'assegnazione al lavoro esterno  si  applica  l'articolo  4-bis,
commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive
modificazioni. 
  4. Il tribunale di sorveglianza decide  sulla  base  dei  risultati
dell'osservazione  e  della  valutazione   della   personalita'   del
minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'eta'  e  del
grado di maturita', del contesto di vita e  di  ogni  altro  elemento
utile,  tenuto  conto  della  proposta  di  programma  di  intervento
educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni  e
dei percorsi formativi in atto. 
  5. Nella scelta  della  misura  si  tiene  conto  dell'esigenza  di
garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della
liberta' personale. 
  6. La durata delle misure penali  di  comunita'  e'  corrispondente
alla durata della pena da eseguire. 
  7.  L'esecuzione  delle  misure   penali   di   comunita'   avviene
principalmente nel contesto di vita  del  minorenne  e  nel  rispetto
delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in
ogni caso, purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far  ritenere
collegamenti con la criminalita' organizzata. 
  8.  Con  l'applicazione  delle  misure  puo'  essere  disposto   il
collocamento del minorenne  in  comunita'  pubbliche  o  del  privato
sociale. Per  favorire  il  percorso  educativo  del  condannato,  le
comunita' possono essere organizzate, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 10, comma 2, lettera a),  del  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 272, anche in modo da  ospitare  solamente  minorenni
sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena. 
  9. Ai fini dell'applicazione  delle  misure  penali  di  comunita',
l'osservazione e' svolta  dall'ufficio  di  servizio  sociale  per  i
minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari,  sanitari,
psicologici e sociali, coordinandosi  con  i  servizi  socio-sanitari
territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche  con
il  gruppo   di   osservazione   e   trattamento   dell'istituto   di
appartenenza.   Il   tribunale   di   sorveglianza   puo'    disporre
approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi  specialistici
territoriali. 
  10.  Il  tribunale  di  sorveglianza  acquisisce  informazioni  sul
contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone
con cui il minorenne convive e sull'idoneita' del domicilio  indicato
per l'esecuzione della misura. 
  11. L'ufficio di servizio sociale per i  minorenni  predispone  gli
interventi necessari ai fini della individuazione di un  domicilio  o
di altra situazione abitativa, tale da consentire  l'applicazione  di
una misura penale di comunita'. 
  12. Le disposizioni sull'affidamento in prova al servizio  sociale,
sulla detenzione domiciliare e sulla semiliberta' di cui  alla  legge
26  luglio  1975,  n.  354  e   successive   modificazioni,   nonche'
sull'affidamento  in  casi  particolari  previsto  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano,  in
quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunita' di cui al
presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4-bis  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati collaborino con la giustizia  a  norma  dell'art.
          58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
          di  terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione
          dell'ordine democratico mediante il compimento di  atti  di
          violenza, delitti di cui agli articoli  416-bis  e  416-ter
          del  codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste,
          delitti di cui agli articoli  600,  600-bis,  primo  comma,
          600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e  630
          del codice penale, all'art. 12, commi  1  e  3,  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni,  all'art.  291-quater  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni. 
              1-bis. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per uno  dei  delitti  ivi
          previsti, purche' siano stati acquisiti  elementi  tali  da
          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi  in
          cui  la  limitata  partecipazione   al   fatto   criminoso,
          accertata nella sentenza di  condanna,  ovvero  l'integrale
          accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei  casi
          in cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta
          risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti   dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze attenuanti previste dall'art.  62,  numero  6),
          anche qualora il risarcimento del danno sia  avvenuto  dopo
          la sentenza di condanna,  dall'art.  114  ovvero  dall'art.
          116, secondo comma, del codice penale. 
              1-ter. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,
          all'art. 291-ter del citato testo unico di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,
          all'art. 73 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,   limitatamente   alle   ipotesi
          aggravate ai sensi dell'art.  80,  comma  2,  del  medesimo
          testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del  codice
          penale,  realizzato  allo  scopo  di   commettere   delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'art. 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,  capo
          III,  sezione  I,  del  medesimo  codice,  dagli   articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quater. I benefici di cui al comma 1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-ter,   600-quater,   600-quinquies,
          609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e
          609-undecies  del  codice  penale  solo  sulla   base   dei
          risultati dell'osservazione scientifica della  personalita'
          condotta collegialmente per almeno un  anno  anche  con  la
          partecipazione  degli  esperti  di  cui  al  quarto   comma
          dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni  di  cui
          al periodo precedente si applicano  in  ordine  al  delitto
          previsto dall'art. 609-bis  del  codice  penale  salvo  che
          risulti applicata la circostanza  attenuante  dallo  stesso
          contemplata. 
              1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
          della concessione dei benefici ai detenuti e internati  per
          i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,  anche  se
          relativo  al  materiale  pornografico   di   cui   all'art.
          600-quater.1, 600-quinquies,  609-quater,  609-quinquies  e
          609-undecies  del  codice  penale,  nonche'  agli  articoli
          609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se  commessi  in
          danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o
          il   tribunale   di   sorveglianza   valuta   la   positiva
          partecipazione al programma di riabilitazione specifica  di
          cui all'art. 13-bis della presente legge. 
              2. Ai fini della concessione dei  benefici  di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. 
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o  il  tribunale
          di sorveglianza decide acquisite  dettagliate  informazioni
          dal questore. In ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi
          trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
              3.  Quando   il   comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati  per  delitti  dolosi   quando   il   Procuratore
          nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  o  il  Procuratore
          distrettuale comunica, d'iniziativa o su  segnalazione  del
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          competente  in  relazione  al   luogo   di   detenzione   o
          internamento,   l'attualita'   di   collegamenti   con   la
          criminalita' organizzata. In tal caso  si  prescinde  dalle
          procedure previste dai commi 2 e 3.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 272: 
              «Art. 10 (Organizzazione delle  comunita').  -  1.  Per
          l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22
          settembre 1988, n. 448, i centri per la giustizia  minorile
          stipulano convenzioni con comunita'  pubbliche  e  private,
          associazioni   e   cooperative   che   operano   in   campo
          adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla
          regione  competente  per   territorio.   Possono   altresi'
          organizzare proprie comunita', anche in gestione mista  con
          enti locali. 
              2. L'organizzazione e la gestione delle comunita'  deve
          rispondere ai seguenti criteri: 
                a) organizzazione  di  tipo  familiare,  che  preveda
          anche  la  presenza   di   minorenni   non   sottoposti   a
          procedimento penale e capienza  non  superiore  alle  dieci
          unita',  tale  da  garantire,  anche  attraverso   progetti
          personalizzati, una conduzione e  un  clima  educativamente
          significativi; 
                b) utilizzazione  di  operatori  professionali  delle
          diverse discipline; 
                c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate
          e utilizzazione delle risorse del territorio. 
              3. Operatori dei servizi minorili  dell'amministrazione
          della giustizia possono essere distaccati presso  comunita'
          e  strutture  pubbliche  o  convenzionate  per  compiti  di
          collaborazione interdisciplinare.». 
              Per il titolo della legge 26 luglio 1975, n. 354,  vedi
          nelle note all'art. 1. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O.