Art. 3
Prescrizioni e modalita' esecutive delle misure penali di comunita'
1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di
comunita', prescrive lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale,
anche a titolo gratuito, o di volontariato.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i
percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e
formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di
famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i
percorsi educativi in atto.
3. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunita'
sono indicate le modalita' con le quali il nucleo familiare del
minorenne e' coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini
dell'attuazione del progetto puo' farsi applicazione dell'articolo
32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, 448:
«Art. 32 (Provvedimenti). - 1. Nell'udienza
preliminare, prima dell'inizio della discussione, il
giudice chiede all'imputato se consente alla definizione
del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso
sia stato validamente prestato in precedenza. Se il
consenso e' prestato, il giudice, al termine della
discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere
nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura
penale o per concessione del perdono giudiziale o per
irrilevanza del fatto.
2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico
ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene
applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva.
In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta'
rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e
il difensore munito di procura speciale possono proporre
opposizione, con atto depositato nella cancelleria del
giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni
dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla
notificazione dell'estratto. La sentenza e' irrevocabile
quando e' inutilmente decorso il termine per proporre
opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la
dichiara inammissibile.
3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna
pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello
stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non
hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio
conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia
irrevocabile.
4. In caso di urgente necessita', il giudice, con
separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili
temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti
sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto
entro trenta giorni dalla loro emissione.».