Art. 4 
 
              Affidamento in prova al servizio sociale 
 
  1. Se la pena detentiva da eseguire non supera i  quattro  anni  il
condannato puo' essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i
minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo. 
  2. Il  programma,  predisposto  in  collaborazione  con  i  servizi
socio-sanitari territoriali, contiene gli impegni in ordine: 
    a) alle attivita' di istruzione, di formazione professionale,  di
istruzione e formazione professionale, di lavoro o comunque utili per
l'educazione e l'inclusione sociale; 
    b) alle  prescrizioni  riguardanti  la  dimora,  la  liberta'  di
movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi; 
    c) alle  prescrizioni  dirette  ad  impedire  lo  svolgimento  di
attivita'  ovvero  relazioni  personali  che  possono  indurre   alla
commissione di ulteriori reati. 
  3. Con lo stesso provvedimento il tribunale  di  sorveglianza  puo'
disporre prescrizioni riguardanti  l'adempimento  degli  obblighi  di
assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione
e il positivo inserimento sociale  del  minorenne,  compreso,  quando
opportuno, il collocamento in comunita'. 
  4. L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova indica  altresi':
a) il ruolo del servizio  sociale  per  i  minorenni  e  dei  servizi
socio-sanitari territoriali  nell'esecuzione  del  programma;  b)  le
modalita' di svolgimento delle attivita' di utilita' sociale. 
  5.  Nel  corso  dell'affidamento  le  prescrizioni  possono  essere
modificate  dal  magistrato  di   sorveglianza   sulla   base   delle
indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.
Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, per  motivi
di urgenza, dal direttore dell'ufficio  di  servizio  sociale  per  i
minorenni, il quale ne da' immediata comunicazione al  magistrato  di
sorveglianza. 
  6.  L'ufficio  di  servizio  sociale  per  i   minorenni   incontra
l'affidato e lo assiste nel percorso di reinserimento sociale,  anche
mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri  ambienti  di
vita del condannato.