Art. 5
Affidamento in prova con detenzione domiciliare
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, il tribunale di
sorveglianza puo' applicare l'affidamento in prova al servizio
sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della
settimana presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo pubblico o
privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunita'.
2. La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui
all'articolo 6.