Art. 5 Affidamento in prova con detenzione domiciliare 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, il tribunale di sorveglianza puo' applicare l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della settimana presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunita'. 2. La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui all'articolo 6.