Art. 6
Detenzione domiciliare
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 47-ter, comma 1, 47-quater
e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato puo'
espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre
anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di
cura, assistenza e accoglienza o presso comunita', quando non vi sono
le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per
l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione
domiciliare.
2. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione
domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito
dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del
programma di intervento educativo predisposto dall'ufficio di
servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni possono essere
modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in
cui si esegue la misura.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 favoriscono lo svolgimento di
attivita' esterne, in particolare di istruzione, di formazione
professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di
lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo
e all'inclusione sociale.
4. Al soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare e' fatto
divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza
l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il soggetto che si
allontana senza la prescritta autorizzazione e' punito ai sensi
dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del
quarto comma dello stesso articolo.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 47-ter della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 01. La pena
della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di
quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale, dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e dall'art. 4-bis della presente legge,
puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro
luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando
trattasi di persona che, al momento dell'inizio
dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa,
abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di
cui all'art. 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza
ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case
famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore
ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta'
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1.
1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata
per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura
non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che
tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il
condannato commetta altri reati. La presente disposizione
non si applica ai condannati per i reati di cui all'art.
4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il
tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il
limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che puo' essere
prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la
esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione
domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio
l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione
domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo' disporre
l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47,
comma 4.
2.
3.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo
quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 284 del codice
di procedura penale. Determina e impartisce altresi' le
disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui
si svolge la detenzione domiciliare.
4-bis.
5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime
penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a
cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione
nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
385 del codice penale. Si applica la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo
che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca
del beneficio.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo'
essere sostituita con altra misura.».
- Si riporta il testo dell'art. 47-quater della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 47-quater (Misure alternative alla detenzione nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria). - 1. Le misure previste
dagli articoli 47e 47-ter possono essere applicate, anche
oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza
dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di
coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art.
286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che
hanno in corso o intendono intraprendere un programma di
cura e assistenza presso le unita' operative di malattie
infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita'
operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da
certificazione del servizio sanitario pubblico competente o
del servizio sanitario penitenziario, che attesti la
sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la
concreta attuabilita' del programma di cura e assistenza,
in corso o da effettuare, presso le unita' operative di
malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre
unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della
misura alternativa devono contenere anche quelle relative
alle modalita' di esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della
detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per
adulti svolgono l'attivita' di sostegno e controllo circa
l'attuazione del programma.
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice puo' non
applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia
gia' fruito di analoga misura e questa sia stata revocata
da meno di un anno.
6. Il giudice puo' revocare la misura alternativa
disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti
imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno
dei delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla
concessione del beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la
misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e
6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto
carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e
l'assistenza necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente
articolo si applicano le disposizioni dell'art. 47-ter.
9. Ai fini del presente articolo non si applica il
divieto di concessione dei benefici previsto dall'art.
4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi
2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle persone internate.».
- Si riporta il testo dell'art. 47-quinquies della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale). -
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'art.
47-ter, le condannate madri di prole di eta' non superiore
ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di
commissione di ulteriori delitti e se vi e' la possibilita'
di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere
ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in
altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura,
assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e
alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un
terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno
quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo
le modalita' di cui al comma 1-bis.
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate
per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis,
l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno
quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo,
puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per
detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo
di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine
di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso
di impossibilita' di espiare la pena nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa
puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove
istituite.
2. Per la condannata nei cui confronti e' disposta la
detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in
detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare speciale, fissa le modalita' di
attuazione, secondo quanto stabilito dall'art. 284, comma
2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di
tempo che la persona puo' trascorrere all'esterno del
proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli
interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e
disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
misura. Si applica l'art. 284, comma 4, del codice di
procedura penale.
4. All'atto della scarcerazione e' redatto verbale in
cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve
seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita; riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale puo' essere
concessa, alle stesse condizioni previste per la madre,
anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o
impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad
altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su
domanda del soggetto gia' ammesso alla detenzione
domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo':
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i
requisiti per l'applicazione della semiliberta' di cui
all'art. 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno
dei figli minori di cui all'art. 21-bis, tenuto conto del
comportamento dell'interessato nel corso della misura,
desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai
sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e
dell'entita' della pena residua.».
- Si riporta il testo dell'art. 284 del codice di
procedura penale:
«Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base
di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e
che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con
tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
rapide le relative notizie.».
- Si riporta il testo dell'art. 385 del codice penale:
«Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente
arrestato o detenuto per un reato, evadee' punito con la
reclusione da uno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il
colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia
verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre
a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o
da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche
all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria
abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se
ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare
fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della
condanna, la pena e' diminuita.».