Art. 6 Detenzione domiciliare 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 47-ter, comma 1, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato puo' espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunita', quando non vi sono le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare. 2. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si esegue la misura. 3. Le prescrizioni di cui al comma 2 favoriscono lo svolgimento di attivita' esterne, in particolare di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo e all'inclusione sociale. 4. Al soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare e' fatto divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il soggetto che si allontana senza la prescritta autorizzazione e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: «Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'art. 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale. 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1.1. 1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis. 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che puo' essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4. 2. 3. 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. 4-bis. 5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio. 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura.». - Si riporta il testo dell'art. 47-quater della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: «Art. 47-quater (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria). - 1. Le misure previste dagli articoli 47e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilita' del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalita' di esecuzione del programma. 4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attivita' di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma. 5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice puo' non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia gia' fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno. 6. Il giudice puo' revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio. 7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 47-ter. 9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'art. 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.». - Si riporta il testo dell'art. 47-quinquies della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: «Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale). - 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 47-ter, le condannate madri di prole di eta' non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e' la possibilita' di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis. 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilita' di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 2. Per la condannata nei cui confronti e' disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalita' di attuazione, secondo quanto stabilito dall'art. 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona puo' trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'art. 284, comma 4, del codice di procedura penale. 4. All'atto della scarcerazione e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. 5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. 7. La detenzione domiciliare speciale puo' essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre. 8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su domanda del soggetto gia' ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo': a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semiliberta' di cui all'art. 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'art. 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e dell'entita' della pena residua.». - Si riporta il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale: «Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita' lavorativa. 4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. 5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. 5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie.». - Si riporta il testo dell'art. 385 del codice penale: «Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evadee' punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.».