Art. 6 
 
                       Detenzione domiciliare 
 
  1. Fermo quanto previsto dagli articoli 47-ter, comma 1,  47-quater
e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato puo'
espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore  a  tre
anni nella propria abitazione o altro luogo  pubblico  o  privato  di
cura, assistenza e accoglienza o presso comunita', quando non vi sono
le condizioni per l'affidamento in prova al servizio  sociale  e  per
l'affidamento  in  prova   al   servizio   sociale   con   detenzione
domiciliare. 
  2.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la  detenzione
domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo  conto  del
programma  di  intervento  educativo  predisposto   dall'ufficio   di
servizio sociale per i minorenni. Tali  prescrizioni  possono  essere
modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo  in
cui si esegue la misura. 
  3. Le prescrizioni di cui al comma 2 favoriscono lo svolgimento  di
attivita'  esterne,  in  particolare  di  istruzione,  di  formazione
professionale, di istruzione e formazione  professionale,  ovvero  di
lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo
e all'inclusione sociale. 
  4. Al soggetto sottoposto  alla  detenzione  domiciliare  e'  fatto
divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione  della  misura  senza
l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il soggetto  che  si
allontana senza la  prescritta  autorizzazione  e'  punito  ai  sensi
dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la  disposizione  del
quarto comma dello stesso articolo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47-ter  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). -  01.  La  pena
          della reclusione  per  qualunque  reato,  ad  eccezione  di
          quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
          I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater  e  609-octies  del
          codice penale, dall'art. 51, comma  3-bis,  del  codice  di
          procedura penale e dall'art. 4-bis  della  presente  legge,
          puo' essere espiata nella propria  abitazione  o  in  altro
          luogo pubblico di cura, assistenza ed  accoglienza,  quando
          trattasi   di   persona   che,   al   momento   dell'inizio
          dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio  della  stessa,
          abbia compiuto i settanta anni  di  eta'  purche'  non  sia
          stato dichiarato delinquente abituale, professionale o  per
          tendenza ne' sia stato mai condannato con  l'aggravante  di
          cui all'art. 99 del codice penale. 
              1. La pena della reclusione  non  superiore  a  quattro
          anni, anche se costituente parte residua di  maggior  pena,
          nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate  nella
          propria abitazione o  in  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o  accoglienza
          ovvero, nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  a),  in  case
          famiglia protette, quando trattasi di: 
                a) donna incinta o madre di prole di  eta'  inferiore
          ad anni dieci con lei convivente; 
                b) padre, esercente la potesta',  di  prole  di  eta'
          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
          sia deceduta o altrimenti assolutamente  impossibilitata  a
          dare assistenza alla prole; 
                c) persona in condizioni  di  salute  particolarmente
          gravi, che  richiedano  costanti  contatti  con  i  presidi
          sanitari territoriali; 
                d) persona di eta'  superiore  a  sessanta  anni,  se
          inabile anche parzialmente; 
                e) persona minore  di  anni  ventuno  per  comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 
              1.1. 
              1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere  applicata
          per l'espiazione della pena detentiva  inflitta  in  misura
          non superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente  parte
          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
          di cui al comma 1 quando non ricorrono  i  presupposti  per
          l'affidamento in prova al servizio  sociale  e  sempre  che
          tale misura sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo  che  il
          condannato commetta altri reati. La  presente  disposizione
          non si applica ai condannati per i reati  di  cui  all'art.
          4-bis. 
              1-ter.  Quando  potrebbe  essere  disposto  il   rinvio
          obbligatorio o facoltativo della esecuzione della  pena  ai
          sensi degli articoli  146  e  147  del  codice  penale,  il
          tribunale di sorveglianza,  anche  se  la  pena  supera  il
          limite di cui al comma 1,  puo'  disporre  la  applicazione
          della detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine  di
          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
          prorogato. L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante  la
          esecuzione della detenzione domiciliare. 
              1-quater. L'istanza di  applicazione  della  detenzione
          domiciliare  e'  rivolta,  dopo   che   ha   avuto   inizio
          l'esecuzione  della  pena,  al  tribunale  di  sorveglianza
          competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
          cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
          dello  stato  di  detenzione,   l'istanza   di   detenzione
          domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
          e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo'  disporre
          l'applicazione provvisoria della misura. Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.  47,
          comma 4. 
              2. 
              3. 
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 284 del codice
          di procedura penale. Determina  e  impartisce  altresi'  le
          disposizioni per gli interventi del servizio sociale.  Tali
          prescrizioni e disposizioni possono essere  modificate  dal
          magistrato di sorveglianza competente per il luogo  in  cui
          si svolge la detenzione domiciliare. 
              4-bis. 
              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione  domiciliare  non  e'   sottoposto   al   regime
          penitenziario previsto dalla presente legge e dal  relativo
          regolamento   di    esecuzione.    Nessun    onere    grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica del condannato  che  trovasi  in
          detenzione domiciliare. 
              6.  La  detenzione  domiciliare  e'  revocata   se   il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure. 
              7.  Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
          cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 
              8. Il condannato che, essendo in  stato  di  detenzione
          nella propria abitazione o in un altro dei luoghi  indicati
          nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi  dell'art.
          385  del  codice  penale.  Si   applica   la   disposizione
          dell'ultimo comma dello stesso articolo. 
              9. La condanna per il delitto di cui al comma 8,  salvo
          che il fatto non sia di lieve entita',  importa  la  revoca
          del beneficio. 
              9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis  e'  revocata
          ai sensi dei commi precedenti  la  pena  residua  non  puo'
          essere sostituita con altra misura.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 47-quater della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 47-quater (Misure alternative alla detenzione nei
          confronti dei soggetti affetti  da  AIDS  conclamata  o  da
          grave deficienza immunitaria).  -  1.  Le  misure  previste
          dagli articoli 47e 47-ter possono essere  applicate,  anche
          oltre  i  limiti  di  pena   ivi   previsti,   su   istanza
          dell'interessato o del  suo  difensore,  nei  confronti  di
          coloro che sono affetti  da  AIDS  conclamata  o  da  grave
          deficienza  immunitaria  accertate   ai   sensi   dell'art.
          286-bis, comma 2, del codice  di  procedura  penale  e  che
          hanno in corso o intendono intraprendere  un  programma  di
          cura e assistenza presso le unita'  operative  di  malattie
          infettive  ospedaliere  ed  universitarie  o  altre  unita'
          operative  prevalentemente  impegnate   secondo   i   piani
          regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 
              2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da
          certificazione del servizio sanitario pubblico competente o
          del  servizio  sanitario  penitenziario,  che  attesti   la
          sussistenza delle condizioni di salute ivi  indicate  e  la
          concreta attuabilita' del programma di cura  e  assistenza,
          in corso o da effettuare, presso  le  unita'  operative  di
          malattie infettive ospedaliere  ed  universitarie  o  altre
          unita' operative prevalentemente impegnate secondo i  piani
          regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 
              3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione  della
          misura alternativa devono contenere anche  quelle  relative
          alle modalita' di esecuzione del programma. 
              4.  In  caso  di  applicazione   della   misura   della
          detenzione domiciliare, i centri di  servizio  sociale  per
          adulti svolgono l'attivita' di sostegno e  controllo  circa
          l'attuazione del programma. 
              5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice  puo'  non
          applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia
          gia' fruito di analoga misura e questa sia  stata  revocata
          da meno di un anno. 
              6. Il  giudice  puo'  revocare  la  misura  alternativa
          disposta ai sensi del comma 1 qualora il  soggetto  risulti
          imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per  uno
          dei delitti previsti dall'art. 380 del codice di  procedura
          penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla
          concessione del beneficio. 
              7. Il giudice, quando non applica o  quando  revoca  la
          misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi  5  e
          6, ordina che il soggetto sia detenuto presso  un  istituto
          carcerario dotato di  reparto  attrezzato  per  la  cura  e
          l'assistenza necessarie. 
              8. Per quanto non diversamente stabilito  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni dell'art. 47-ter. 
              9. Ai fini del presente  articolo  non  si  applica  il
          divieto di  concessione  dei  benefici  previsto  dall'art.
          4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti  dai  commi
          2, 2-bis e 3 dello stesso articolo. 
              10. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche alle persone internate.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  47-quinquies  della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale). -
          1. Quando non  ricorrono  le  condizioni  di  cui  all'art.
          47-ter, le condannate madri di prole di eta' non  superiore
          ad anni dieci, se non  sussiste  un  concreto  pericolo  di
          commissione di ulteriori delitti e se vi e' la possibilita'
          di ripristinare la convivenza con i figli,  possono  essere
          ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione,  o  in
          altro luogo di privata dimora, ovvero  in  luogo  di  cura,
          assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e
          alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di  almeno  un
          terzo  della  pena  ovvero  dopo  l'espiazione  di   almeno
          quindici anni nel caso di condanna  all'ergastolo,  secondo
          le modalita' di cui al comma 1-bis. 
              1-bis. Salvo che nei confronti delle  madri  condannate
          per  taluno   dei   delitti   indicati   nell'art.   4-bis,
          l'espiazione di almeno un terzo  della  pena  o  di  almeno
          quindici anni, prevista dal comma 1 del presente  articolo,
          puo' avvenire presso un istituto a custodia  attenuata  per
          detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo
          di commissione  di  ulteriori  delitti  o  di  fuga,  nella
          propria abitazione, o in altro  luogo  di  privata  dimora,
          ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al  fine
          di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso
          di  impossibilita'  di  espiare  la  pena   nella   propria
          abitazione o in altro luogo di privata  dimora,  la  stessa
          puo' essere  espiata  nelle  case  famiglia  protette,  ove
          istituite. 
              2. Per la condannata nei cui confronti e'  disposta  la
          detenzione  domiciliare  speciale,   nessun   onere   grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in
          detenzione domiciliare speciale. 
              3.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione domiciliare  speciale,  fissa  le  modalita'  di
          attuazione, secondo quanto stabilito dall'art.  284,  comma
          2, del codice di procedura penale, precisa  il  periodo  di
          tempo che  la  persona  puo'  trascorrere  all'esterno  del
          proprio domicilio,  detta  le  prescrizioni  relative  agli
          interventi  del  servizio  sociale.  Tali  prescrizioni   e
          disposizioni possono essere modificate  dal  magistrato  di
          sorveglianza competente per il luogo in cui  si  svolge  la
          misura. Si applica l'art.  284,  comma  4,  del  codice  di
          procedura penale. 
              4. All'atto della scarcerazione e' redatto  verbale  in
          cui sono dettate  le  prescrizioni  che  il  soggetto  deve
          seguire nei rapporti con il servizio sociale. 
              5.  Il  servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento  alla  vita  sociale,   anche   mettendosi   in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di  vita;  riferisce  periodicamente   al   magistrato   di
          sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
              6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione della misura. 
              7.  La  detenzione  domiciliare  speciale  puo'  essere
          concessa, alle stesse condizioni  previste  per  la  madre,
          anche  al  padre  detenuto,  se  la  madre  e'  deceduta  o
          impossibilitata e non vi e' modo di affidare  la  prole  ad
          altri che al padre. 
              8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su
          domanda  del  soggetto   gia'   ammesso   alla   detenzione
          domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo': 
                a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono  i
          requisiti per  l'applicazione  della  semiliberta'  di  cui
          all'art. 50, commi 2, 3 e 5; 
                b) disporre l'ammissione  all'assistenza  all'esterno
          dei figli minori di cui all'art. 21-bis, tenuto  conto  del
          comportamento  dell'interessato  nel  corso  della  misura,
          desunto dalle relazioni redatte dal  servizio  sociale,  ai
          sensi del comma 5, nonche'  della  durata  della  misura  e
          dell'entita' della pena residua.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  284  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art.  284  (Arresti  domiciliari).   -   1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice prescrive all'imputato di  non  allontanarsi  dalla
          propria abitazione o  da  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
          ove istituita, da una casa famiglia protetta. 
              1-bis.  Il  giudice  dispone  il  luogo  degli  arresti
          domiciliari in modo da assicurare comunque  le  prioritarie
          esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
              2. Quando e' necessario, il  giudice  impone  limiti  o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone diverse da quelle che con lui coabitano  o  che  lo
          assistono. 
              3. Se l'imputato non puo'  altrimenti  provvedere  alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione  di  assoluta   indigenza,   il   giudice   puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo di arresto per il tempo strettamente  necessario  per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa. 
              4. Il pubblico  ministero  o  la  polizia  giudiziaria,
          anche di propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato. 
              5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera  in
          stato di custodia cautelare. 
              5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di evasione nei cinque anni  precedenti  al  fatto  per  il
          quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla  base
          di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita'  e
          che le esigenze cautelari possano  essere  soddisfatte  con
          tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
          rapide le relative notizie.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 385 del codice penale: 
              «Art. 385 (Evasione). -  Chiunque,  essendo  legalmente
          arrestato o detenuto per un reato, evadee'  punito  con  la
          reclusione da uno a tre anni. 
              La pena e' della reclusione da due a cinque anni se  il
          colpevole commette il  fatto  usando  violenza  o  minaccia
          verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da  tre
          a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o
          da piu' persone riunite. 
              Le   disposizioni   precedenti   si   applicano   anche
          all'imputato che essendo in stato di arresto nella  propria
          abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento  se
          ne allontani, nonche'  al  condannato  ammesso  a  lavorare
          fuori dello stabilimento penale. 
              Quando l'evaso si costituisce in  carcere  prima  della
          condanna, la pena e' diminuita.».