Art. 7 Semiliberta' 1. Il condannato puo' essere ammesso alla semiliberta', e cosi' trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e di formazione professionale, di lavoro, di utilita' sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale, quando ha espiato almeno un terzo della pena; se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, si tiene conto, altresi', del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua. 2. Nel programma di intervento educativo sono indicate le prescrizioni da osservare all'esterno con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonche' gli orari di rientro in istituto. 3. Il soggetto ammesso alla semiliberta' e' assegnato preferibilmente ad appositi istituti o sezioni e puo' essere trasferito in altro istituto che agevoli l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' esterne, nonche' il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale. 4. Il condannato che, senza giustificato motivo, non rientra in istituto o rimane assente per un tempo superiore alle dodici ore e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione del quarto comma dello stesso articolo. Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare. In tali casi la semiliberta' puo' essere revocata.
Note all'art. 7: Per il testo dell'art. 4-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all'art. 2. Per il testo dell'art. 385 del codice penale, vedi nelle note all'art. 6.