Art. 8
Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunita'
1. La competenza a decidere sulla adozione, sostituzione e revoca
delle misure penali di comunita' spetta al tribunale di sorveglianza
per i minorenni. L'adozione della misura penale di comunita' puo'
essere disposta su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o del
suo difensore; non puo' essere disposta d'ufficio. Nel caso in cui il
condannato non abbia compiuto la maggiore eta', la richiesta e'
presentata dal difensore o dall'esercente la responsabilita'
genitoriale. L'adozione della misura puo' essere proposta dal
pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i
minorenni.
2. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre l'applicazione in
via provvisoria delle misure penali di comunita', con le modalita' di
cui articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina un
grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale.
3. Le misure penali di comunita' sono sostituite o revocate, oltre
che nei casi espressamente previsti, qualora il comportamento del
condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite,
appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.
4. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre in via provvisoria
la sospensione della misura. La misura sospesa puo' essere sostituita
con altra. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi
immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni
di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di
sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale
di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti.
5. In caso di revoca, il periodo trascorso in detenzione
domiciliare o in semiliberta' e' scomputato dalla pena o misura
ancora da espiare. In caso di revoca dell'affidamento in prova al
servizio sociale e dell'affidamento in prova con detenzione
domiciliare, il tribunale di sorveglianza determina la pena da
espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle
limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il
periodo trascorso.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 47, della citata legge
26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). -
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalita', condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in
cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche
attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo'
essere disposto senza procedere all'osservazione in
istituto quando il condannato, dopo la commissione del
reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere
concesso al condannato che deve espiare una pena, anche
residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla
presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di
pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio
di cui al comma 2.
4. L'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, al tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la
liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria
dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza
conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente
gli atti, che decide entro sessanta giorni.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le
deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei
casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione
penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al
magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione
di cui al comma 10.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della
prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale
di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, puo' dichiarare estinta
anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalita',
puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'art.
54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche'
l'art. 54, comma 3.».