Art. 8 
 
  Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunita' 
 
  1. La competenza a decidere sulla adozione, sostituzione  e  revoca
delle misure penali di comunita' spetta al tribunale di  sorveglianza
per i minorenni. L'adozione della misura  penale  di  comunita'  puo'
essere disposta su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o  del
suo difensore; non puo' essere disposta d'ufficio. Nel caso in cui il
condannato non abbia compiuto  la  maggiore  eta',  la  richiesta  e'
presentata  dal  difensore  o   dall'esercente   la   responsabilita'
genitoriale.  L'adozione  della  misura  puo'  essere  proposta   dal
pubblico  ministero  o  dall'ufficio  di  servizio  sociale   per   i
minorenni. 
  2. Il magistrato di sorveglianza puo'  disporre  l'applicazione  in
via provvisoria delle misure penali di comunita', con le modalita' di
cui articolo 47, comma 4, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  e
successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina  un
grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale. 
  3. Le misure penali di comunita' sono sostituite o revocate,  oltre
che nei casi espressamente previsti,  qualora  il  comportamento  del
condannato, contrario  alla  legge  o  alle  prescrizioni  impartite,
appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. 
  4. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre in  via  provvisoria
la sospensione della misura. La misura sospesa puo' essere sostituita
con  altra.  Il   magistrato   di   sorveglianza   trasmette   quindi
immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni
di competenza. Il provvedimento  di  sospensione  del  magistrato  di
sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione  del  tribunale
di sorveglianza non interviene entro trenta  giorni  dalla  ricezione
degli atti. 
  5.  In  caso  di  revoca,  il  periodo  trascorso   in   detenzione
domiciliare o in semiliberta'  e'  scomputato  dalla  pena  o  misura
ancora da espiare. In caso di revoca  dell'affidamento  in  prova  al
servizio  sociale  e  dell'affidamento  in   prova   con   detenzione
domiciliare, il  tribunale  di  sorveglianza  determina  la  pena  da
espiare, tenuto conto  della  durata  della  misura  concessa,  delle
limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante  il
periodo trascorso. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 47, della citata  legge
          26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale).  -
          1. Se la pena detentiva inflitta non supera  tre  anni,  il
          condannato puo' essere affidato al servizio  sociale  fuori
          dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena  da
          scontare. 
              2.  Il  provvedimento  e'  adottato  sulla   base   dei
          risultati della osservazione della  personalita',  condotta
          collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi  in
          cui si puo' ritenere che  il  provvedimento  stesso,  anche
          attraverso le prescrizioni di cui al comma 5,  contribuisca
          alla rieducazione del reo e  assicuri  la  prevenzione  del
          pericolo che egli commetta altri reati. 
              3. L'affidamento in  prova  al  servizio  sociale  puo'
          essere  disposto  senza   procedere   all'osservazione   in
          istituto quando il  condannato,  dopo  la  commissione  del
          reato, ha  serbato  comportamento  tale  da  consentire  il
          giudizio di cui al comma 2. 
              3-bis. L'affidamento in prova  puo',  altresi',  essere
          concesso al condannato che deve  espiare  una  pena,  anche
          residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
          abbia  serbato,  quantomeno   nell'anno   precedente   alla
          presentazione della richiesta, trascorso in  espiazione  di
          pena, in esecuzione  di  una  misura  cautelare  ovvero  in
          liberta', un comportamento tale da consentire  il  giudizio
          di cui al comma 2. 
              4.  L'istanza  di  affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio  l'esecuzione
          della pena, al  tribunale  di  sorveglianza  competente  in
          relazione al  luogo  dell'esecuzione.  Quando  sussiste  un
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
          di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo   di
          detenzione. Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono
          offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
          presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e  al
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione e non vi sia pericolo  di  fuga,  dispone  la
          liberazione del  condannato  e  l'applicazione  provvisoria
          dell'affidamento  in  prova  con   ordinanza.   L'ordinanza
          conserva efficacia fino alla  decisione  del  tribunale  di
          sorveglianza, cui il  magistrato  trasmette  immediatamente
          gli atti, che decide entro sessanta giorni. 
              5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in  cui
          sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
          in ordine ai suoi rapporti con il  servizio  sociale,  alla
          dimora,  alla  liberta'  di  locomozione,  al  divieto   di
          frequentare determinati locali ed al lavoro. 
              6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
          durante tutto o parte del periodo di affidamento  in  prova
          il condannato  non  soggiorni  in  uno  o  piu'  comuni,  o
          soggiorni in un comune  determinato;  in  particolare  sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati. 
              7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato  si
          adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
          reato ed adempia puntualmente agli obblighi  di  assistenza
          familiare. 
              8. Nel corso dell'affidamento le  prescrizioni  possono
          essere  modificate  dal  magistrato  di  sorveglianza.   Le
          deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate,  nei
          casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio  di  esecuzione
          penale esterna,  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al
          magistrato di sorveglianza e ne riferisce  nella  relazione
          di cui al comma 10. 
              9.  Il  servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento  alla  vita  sociale,   anche   mettendosi   in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di vita. 
              10. Il servizio  sociale  riferisce  periodicamente  al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
              11. L'affidamento e' revocato qualora il  comportamento
          del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle  prescrizioni
          dettate, appaia incompatibile  con  la  prosecuzione  della
          prova. 
              12. L'esito positivo del periodo di prova  estingue  la
          pena detentiva ed ogni altro effetto penale.  Il  tribunale
          di  sorveglianza,  qualora  l'interessato   si   trovi   in
          disagiate condizioni economiche,  puo'  dichiarare  estinta
          anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. 
              12-bis. All'affidato in prova al servizio  sociale  che
          abbia dato prova nel  periodo  di  affidamento  di  un  suo
          concreto  recupero  sociale,  desumibile  da  comportamenti
          rivelatori del positivo evolversi della  sua  personalita',
          puo' essere concessa la detrazione di pena di cui  all'art.
          54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche'
          l'art. 54, comma 3.».