Art. 3 
 
Modifiche  alle  norme  sull'ordinamento  penitenziario  in  tema  di
                   semplificazione delle procedure 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  18-ter,  comma  3,  le  lettere  a)  e  b)  sono
sostitute dalle seguenti: 
      «a)  nei  confronti  dei  condannati  e  degli  internati,  dal
magistrato di sorveglianza; 
      b)  nei  confronti  degli  imputati,   dal   giudice   indicato
nell'articolo 279 del codice  di  procedura  penale;  se  procede  un
giudice in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato  dal
presidente del collegio o della corte di assise.»; 
    b) all'articolo 30, primo comma, il secondo e  il  terzo  periodo
sono sostituiti dal seguente: «Agli imputati il permesso e'  concesso
dall'autorita' giudiziaria competente a disporre il trasferimento  in
luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.»; 
    c) all'articolo 35-bis, comma 1, secondo periodo, le  parole:  «e
ne fa dare  avviso  anche  all'amministrazione  interessata,  che  ha
diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e  richieste»
sono sostituite dalle seguenti: «e ne fa dare avviso,  oltre  che  al
soggetto  che  ha   proposto   reclamo,   anche   all'amministrazione
interessata, a cui e' comunicato contestualmente il  reclamo,  e  che
puo'  comparire  con  un  proprio   dipendente   ovvero   trasmettere
osservazioni e richieste»; 
    d) all'articolo 69-bis il comma 5 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18-ter della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975,
          n.  212,  S.O.),  come  modificato  dal  presente   decreto
          legislativo: 
              «Art.   18-ter   (Limitazioni   e    controlli    della
          corrispondenza). - (Omissis). 
              3. I provvedimenti previsti dal comma 1  sono  adottati
          con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o
          su proposta del direttore dell'istituto: 
                "a) nei confronti dei condannati e  degli  internati,
          dal magistrato di sorveglianza; 
                b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato
          nell'articolo  279  del  codice  di  procedura  penale;  se
          procede  un  giudice   in   composizione   collegiale,   il
          provvedimento e' adottato dal  presidente  del  collegio  o
          della corte di assise; 
              (Omissis)."». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  30  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 30 (Permessi). - Nel caso di  imminente  pericolo
          di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e
          agli internati  puo'  essere  concesso  dal  magistrato  di
          sorveglianza il permesso di  recarsi  a  visitare,  con  le
          cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli  imputati
          il  permesso   e'   concesso   dall'autorita'   giudiziaria
          competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di
          cura ai sensi dell'articolo 11. 
              Analoghi    permessi    possono     essere     concessi
          eccezionalmente  per  eventi   familiari   di   particolare
          gravita'. Il detenuto che  non  rientra  in  istituto  allo
          scadere  del  permesso  senza   giustificato   motivo,   se
          l'assenza si protrae per oltre tre ore e per  non  piu'  di
          dodici, e' punito in  via  disciplinare;  se  l'assenza  si
          protrae per un tempo maggiore,  e'  punibile  a  norma  del
          primo  comma  dell'art.  385  del  codice  penale   ed   e'
          applicabile la  disposizione  dell'ultimo  capoverso  dello
          stesso articolo. L'internato che rientra in  istituto  dopo
          tre ore dalla  scadenza  del  permesso  senza  giustificato
          motivo e' punito in via disciplinare.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35-bis della  legge  26
          luglio 1975, n. 354, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  35-bis  (Reclamo  giurisdizionale).  -   1.   Il
          procedimento relativo al reclamo di  cui  all'articolo  69,
          comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666  e  678  del
          codice di procedura  penale.  Salvi  i  casi  di  manifesta
          inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666,
          comma 2, del codice di procedura penale, il  magistrato  di
          sorveglianza fissa  la  data  dell'udienza  e  ne  fa  dare
          avviso, oltre che al  soggetto  che  ha  proposto  reclamo,
          anche all'amministrazione interessata, a cui e'  comunicato
          contestualmente il reclamo, e che  puo'  comparire  con  un
          proprio  dipendente  ovvero  trasmettere   osservazioni   e
          richieste. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 69-bis della  legge  26
          luglio 1975, n. 354, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 69-bis (Procedimento in  materia  di  liberazione
          anticipata).  -  1.  Sull'istanza  di   concessione   della
          liberazione  anticipata,  il  magistrato  di   sorveglianza
          provvede con ordinanza, adottata  in  camera  di  consiglio
          senza  la  presenza  delle  parti,  che  e'  comunicata   o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo
          127 del codice di procedura penale. 
              2. Il magistrato di sorveglianza decide  non  prima  di
          quindici giorni dalla  richiesta  del  parere  al  pubblico
          ministero e anche in assenza di esso. 
              3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il  difensore,
          l'interessato e il pubblico ministero possono, entro  dieci
          giorni  dalla  comunicazione  o   notificazione,   proporre
          reclamo  al  tribunale  di  sorveglianza   competente   per
          territorio. 
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza  decide  ai   sensi
          dell'articolo  678  del  codice  di  procedura  penale.  Si
          applicano le disposizioni del  quinto  e  del  sesto  comma
          dell'articolo 30-bis. 
              5. (Abrogato).».