Art. 3 Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di semplificazione delle procedure 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18-ter, comma 3, le lettere a) e b) sono sostitute dalle seguenti: «a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.»; b) all'articolo 30, primo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Agli imputati il permesso e' concesso dall'autorita' giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.»; c) all'articolo 35-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: «e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste» sono sostituite dalle seguenti: «e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui e' comunicato contestualmente il reclamo, e che puo' comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste»; d) all'articolo 69-bis il comma 5 e' abrogato.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O.), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 18-ter (Limitazioni e controlli della corrispondenza). - (Omissis). 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: "a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente del collegio o della corte di assise; (Omissis)."». - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 30 (Permessi). - Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati puo' essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso e' concesso dall'autorita' giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non piu' di dodici, e' punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, e' punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo e' punito in via disciplinare.». - Si riporta il testo dell'art. 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui e' comunicato contestualmente il reclamo, e che puo' comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. 5. (Abrogato).».