Art. 4 
 
 Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 656, al comma 6  il  periodo:  «Il  tribunale  di
sorveglianza  decide  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza.»  e'  sostituito  dal  seguente:   «Il   tribunale   di
sorveglianza  decide  non  prima  del  trentesimo  e  non  oltre   il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.»; 
    b) all'articolo 678: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il magistrato di sorveglianza,  nelle  materie  attinenti  alle
misure  di  sicurezza  e  alla   dichiarazione   di   abitualita'   o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale
di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente
previsto,   procedono,   a   richiesta   del   pubblico    ministero,
dell'interessato, del difensore o di ufficio, a  norma  dell'articolo
666. Quando vi e' motivo di dubitare  dell'identita'  fisica  di  una
persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla
rateizzazione  e  alla  conversione  delle  pene   pecuniarie,   alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e  della
liberta' controllata, e il tribunale di sorveglianza,  nelle  materie
relative  alle  richieste   di   riabilitazione,   alla   valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla
dichiarazione di estinzione del reato  conseguente  alla  liberazione
condizionale e al differimento dell'esecuzione della  pena  nei  casi
previsti dal primo comma, numeri  1)  e  2),  dell'articolo  146  del
codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.»; 
      3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Quando la pena da espiare non e' superiore a un anno e  sei
mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo  656,  comma
5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti
e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e  fissa
un termine entro  il  quale  questi,  con  ordinanza  adottata  senza
formalita', puo'  applicare  in  via  provvisoria  una  delle  misure
menzionate nell'articolo 656, comma 5.  L'ordinanza  di  applicazione
provvisoria della  misura  e'  comunicata  al  pubblico  ministero  e
notificata all'interessato e al difensore, i quali  possono  proporre
opposizione al tribunale di sorveglianza entro il  termine  di  dieci
giorni.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  decorso  il  termine   per
l'opposizione, conferma senza formalita' la decisione del magistrato.
Quando non e' stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o e'
stata proposta opposizione, il tribunale di  sorveglianza  procede  a
norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e  fino  alla
decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa.»; 
      4) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si  svolge  in
forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le  disposizioni
degli articoli 471 e 472. 
  3.2.    L'avviso    di    fissazione    dell'udienza,    notificato
all'interessato, contiene, a pena di nullita',  l'avvertimento  della
facolta' di parteciparvi personalmente. Se l'interessato  detenuto  o
internato ne fa richiesta,  il  giudice  dispone  la  traduzione.  Si
applicano in ogni caso le forme e le modalita'  di  partecipazione  a
distanza nei procedimenti  in  camera  di  consiglio  previste  dalla
legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche  quando
l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo
stesso e'  detenuto  o  internato  in  un  luogo  posto  fuori  dalla
circoscrizione del giudice. Ove  lo  ritenga  opportuno,  il  giudice
dispone la traduzione dell'interessato.». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          settembre  1988,  n.  447  (Approvazione  del   codice   di
          procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          ottobre 1988, n. 250, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  656  del  CPP,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  656  (Esecuzione  delle   pene   detentive).   -
          (Omissis). 
              6. L'istanza deve essere presentata  dal  condannato  o
          dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo  nominato
          al pubblico ministero, il quale  la  trasmette,  unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente in relazione al luogo in cui ha  sede  l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione   utile,   questa,   salvi   i    casi    di
          inammissibilita', puo' essere depositata nella  cancelleria
          del tribunale di sorveglianza fino a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza fissata a norma dell'articolo  666,  comma  3.
          Resta salva, in ogni caso, la  facolta'  del  tribunale  di
          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
          documenti o di informazioni, o all'assunzione  di  prove  a
          norma  dell'articolo  666,  comma  5.   Il   Tribunale   di
          Sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
          quarantacinquesimo    giorno    dalla    ricezione    della
          richiesta.». 
                
              - Si riporta il  testo  dell'art.  678  del  CPP,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 678  (Procedimento  di  sorveglianza).  -  1.  Il
          magistrato di sorveglianza, nelle  materie  attinenti  alle
          misure di sicurezza e alla dichiarazione di  abitualita'  o
          professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il
          tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza,
          se non diversamente previsto, procedono,  a  richiesta  del
          pubblico ministero, dell'interessato, del  difensore  o  di
          ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi e' motivo  di
          dubitare dell'identita' fisica di  una  persona,  procedono
          comunque a norma dell'articolo 667, comma 4. 
                
              1-bis. Il magistrato  di  sorveglianza,  nelle  materie
          attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle  pene
          pecuniarie, alla remissione del debito  e  alla  esecuzione
          della semidetenzione e della  liberta'  controllata,  e  il
          tribunale di  sorveglianza,  nelle  materie  relative  alle
          richieste di riabilitazione,  alla  valutazione  sull'esito
          dell'affidamento in prova, anche in casi particolari,  alla
          dichiarazione di  estinzione  del  reato  conseguente  alla
          liberazione condizionale e al differimento  dell'esecuzione
          della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri  1)  e
          2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a  norma
          dell'articolo 667, comma 4. 
                
              1-ter. Quando la pena da espiare non e' superiore a  un
          anno e sei mesi, per la  decisione  sulle  istanze  di  cui
          all'articolo 656, comma 5, il presidente del  tribunale  di
          sorveglianza,  acquisiti  i  documenti  e   le   necessarie
          informazioni, designa il magistrato  relatore  e  fissa  un
          termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza
          formalita', puo' applicare in  via  provvisoria  una  delle
          misure menzionate nell'articolo 656, comma  5.  L'ordinanza
          di applicazione provvisoria della misura e'  comunicata  al
          pubblico  ministero  e  notificata  all'interessato  e   al
          difensore,  i  quali  possono   proporre   opposizione   al
          tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.
          Il  tribunale  di  sorveglianza,  decorso  il  termine  per
          l'opposizione, conferma senza formalita' la  decisione  del
          magistrato.  Quando  non  e'  stata  emessa  o   confermata
          l'ordinanza provvisoria, o e' stata  proposta  opposizione,
          il tribunale di sorveglianza procede a norma del  comma  1.
          Durante il termine per l'opposizione e fino alla  decisione
          sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa. 
                
              2.  Quando  si  procede  nei   confronti   di   persona
          sottoposta a osservazione scientifica  della  personalita',
          il giudice  acquisisce  la  relativa  documentazione  e  si
          avvale,  se  occorre,  della  consulenza  dei  tecnici  del
          trattamento. 
              3. Le funzioni di pubblico ministero  sono  esercitate,
          davanti  al  tribunale  di  sorveglianza,  dal  procuratore
          generale  presso  la  corte  di  appello  e,   davanti   al
          magistrato   di   sorveglianza,   dal   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale della sede  dell'ufficio  di
          sorveglianza. 
              3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza  si
          svolge  in  forma  pubblica.  Si   osservano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472. 
                
              3.2. L'avviso di  fissazione  dell'udienza,  notificato
          all'interessato,   contiene,   a    pena    di    nullita',
          l'avvertimento    della    facolta'     di     parteciparvi
          personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne  fa
          richiesta, il giudice dispone la traduzione.  Si  applicano
          in ogni caso le forme e le modalita'  di  partecipazione  a
          distanza nei procedimenti in camera di  consiglio  previste
          dalla  legge.  La  partecipazione  all'udienza  avviene   a
          distanza anche quando l'interessato, detenuto o  internato,
          ne fa richiesta ovvero  quando  lo  stesso  e'  detenuto  o
          internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione  del
          giudice. Ove lo ritenga opportuno, il  giudice  dispone  la
          traduzione dell'interessato. 
              3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato  di
          sorveglianza,  nelle  materie  di  rispettiva   competenza,
          quando provvedono su richieste di  provvedimenti  incidenti
          sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti
          penali internazionali, danno immediata comunicazione  della
          data dell'udienza  e  della  pertinente  documentazione  al
          Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il
          Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi
          internazionali,   l'organismo   che   ha   pronunciato   la
          condanna.».