Art. 5 
 
Modifiche in tema di sopravvenienza di  nuovi  titoli  di  privazione
  della liberta' e di sospensione e revoca delle misure alternative. 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 51-bis il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Quando, durante l'esecuzione di  una  misura  alternativa  alla
detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena  detentiva,
il pubblico ministero  competente  ai  sensi  dell'articolo  655  del
codice di procedura penale informa immediatamente  il  magistrato  di
sorveglianza formulando  contestualmente  le  proprie  richieste.  Il
magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo  delle  pene,  se
rileva che permangono le condizioni di applicabilita' della misura in
esecuzione,  ne  dispone  con  ordinanza  la  prosecuzione;  in  caso
contrario, ne dispone la cessazione e  ordina  l'accompagnamento  del
condannato in istituto.»; 
    b) l'articolo 51-ter e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative).  -
1. Se la persona sottoposta  a  misura  alternativa  pone  in  essere
comportamenti suscettibili di determinarne la revoca,  il  magistrato
di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura e' in  esecuzione,
ne da' immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinche'
decida in ordine  alla  prosecuzione,  sostituzione  o  revoca  della
misura. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il  magistrato  di  sorveglianza
puo' disporre con decreto motivato la provvisoria  sospensione  della
misura alternativa  e  ordinare  l'accompagnamento  in  istituto  del
trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia  se  la
decisione del tribunale non  interviene  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione degli atti.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 51-bis della  legge  26
          luglio 1975, n. 354, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  51-bis  (Sopravvenienza  di  nuovi   titoli   di
          privazione  della   liberta').   -   1.   Quando,   durante
          l'esecuzione di una  misura  alternativa  alla  detenzione,
          sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il
          pubblico ministero competente ai  sensi  dell'articolo  655
          del codice di procedura penale  informa  immediatamente  il
          magistrato di sorveglianza  formulando  contestualmente  le
          proprie richieste. Il magistrato  di  sorveglianza,  tenuto
          conto del cumulo delle pene, se rileva  che  permangono  le
          condizioni di applicabilita' della misura in esecuzione, ne
          dispone con ordinanza la prosecuzione; in  caso  contrario,
          ne dispone la cessazione  e  ordina  l'accompagnamento  del
          condannato in istituto. 
              2. Avverso il  provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'
          ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.».