Art. 6 
 
Modifiche in tema di esecuzione delle pene accessorie  ed  espiazione
                  della pena in misura alternativa 
 
  1. Dopo l'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 51-quater  (Disciplina  delle  pene  accessorie  in  caso  di
concessione di misure alternative). - 1. In caso di  applicazione  di
una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche  le  pene
accessorie, salvo che il giudice che ha concesso  la  misura,  tenuto
conto delle esigenze di  reinserimento  sociale  del  condannato,  ne
disponga la sospensione. 
  2. In caso di revoca  della  misura,  ove  disposta  l'applicazione
delle pene accessorie ai sensi del comma  1,  l'esecuzione  ne  viene
sospesa, ma il periodo gia' espiato e' computato ai fini  della  loro
durata.».