Art. 6 Modifiche in tema di esecuzione delle pene accessorie ed espiazione della pena in misura alternativa 1. Dopo l'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: «Art. 51-quater (Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative). - 1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione. 2. In caso di revoca della misura, ove disposta l'applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l'esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo gia' espiato e' computato ai fini della loro durata.».